Estate: Le vacanze dei bambini figli di separati o divorziati

Viaggio nel diritto alla ricerca e conferma dei doveri

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
03 Luglio 2021 10:09
Estate: Le vacanze dei bambini figli di separati o divorziati

L’Estate, si sa, è il periodo più atteso d tutti i bambini che, dopo la fine della scuola, hanno finalmente più tempo a disposizione sia per stare in compagnia degli amici, sia per stare, possibilmente, qualche giorno di vacanza al mare o in montagna insieme alla famiglia.Non per tutti i bambini é cosi scontato. Per i figli dei separati o divorziati la questione talvolta é tutt'altro che lineare anzi, a volte, é proprio problematica. 

Ovviamente nei casi di separazione o divorzio conflittuale la gestione della vacanza diventa guerra, ripicca, sfida. purtroppo. In generale, facendo riferimento a situazioni normali, per il genitore non collocatario l’estate rappresenta l’occasione più importante per trascorrere più tempo con i figli e condividere progetti comuni e fare cose insieme per tempi molto lunghi, diversamente da quanto accade nel resto dell’anno ove, di norma, si puó trascorre insieme ai figli un paio di sere la settimana ed il week-end ogni 15 giorni.

Ma anche per il genitore collocatario il periodo estivo consente di godere appieno dei bambini senza avere l’impegno delle visite infrasettimali dell’altro genitore, inoltre, dall'altro lato, l'estate diventa la vera occasione perché il genitore collocato possa organizzare tempo per se stesso. Nei casi di separazione e di divorzio, così come a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, in presenza di figli minorenni ed in regime di affidamento condiviso, le vacanze estive sono oggetto di specifica regolamentazione giuridica nell’ambito della più generale definizione del calendario di visite stabilito dal Tribunale nell’interesse dei figli. 

Di solito è anche prevista la data entro la quale i genitori devono accordarsi sulle rispettive ferie, normalmente stabilita entro la fine di maggio. Prima si concorda meglio è. Per tutti.Non esiste un limite massimo o minimo, dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi giuridica, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati.

Dipende molto anche dall’età dei bambini: in tal caso la vacanza può essere ridotta o frazionata.Per amore di verità va detto che la presenza di una regolamentazione giuridicamente rilevante, spesso, non è sufficiente ad arginare i conflitti genitoriali circa la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, specialmente laddove la separazione è recente o non è stata per nulla pacifica. Genitori che modificano il programma all'ultimo, che trovano scuse per non dare i figli all'altro, che rifiutano telefonate, che spariscono, che usano i figli per ripicche sono più di quanto si pensi.

Spesso, infatti, accade che uno dei genitori non rispetti l’accordo e, in tal caso, va detto che il mancato rispetto del calendario concordato costituisce un comportamento penalmente rilevante per inosservanza del provvedimento adottato dal Tribunale, quale reato previsto dall’art. 388 del codice penale.Bisogna dirlo perché é importante conoscere a cosa si ha diritto. 

Diverso, invece, è il caso in cui il genitore ometta di comunicare all’altro l’indirizzo, oppure il recapito telefonico, dell’alloggio ove si soggiornerà con il figlio minore: per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui al predetto art. 388 c.p. in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppur rilevanti –non assume rilievo penale.Ciò non toglie, ovviamente, che tale comportamento costituisca un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e determini conseguenze civili: se, infatti, il dovere di informativa non discende direttamente dal provvedimento del Giudice, esso trova il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia sancito dall’art.

143 del codice civile. Ne discende che il comportamento del genitore che porta con sé il figlio in vacanza senza previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, o senza fornire il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza, rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima.

Conseguentemente, l’altro genitore potrà presentare ricorso avanti il giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente ed, eventualmente, chiedere una modifica del regime di affidamento del minore.Quanto, invece, agli aspetti economici, è pacifico che le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori.

Altra cosa, invece, è il caso dei figli che trascorrono da soli le vacanze o le gite scolastiche.Insomma ci sono vicende in cui i genitori diventano irresponsabili e stupidi e costringono i minori a maturare scelte o a prendere decisioni che non avrebbero mai voluto prendere, ci sono genitori che proprio d'estate diventano più egoisti ed egocentrici, ci sono genitori che dimenticano di essere genitori. Per il bene di quei bimbi é necessario affermare con forza e convinzione assoluta che anche per le vacanze estive è "preteso" quel “dovere di reciproca collaborazione tra genitori separati” tanto auspicato nella risoluzione dei conflitti familiari e necessario per consentire ai nostri figli di trascorrere serenamente il periodo di vacanza con ciascun genitore, consentendo che tale periodo possa consolidare e rafforzare la quotidianità ed il rapporto con ciascun genitore.

Maria Elena Bianco

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