Nota della Sez. Mazara Lega Navale Italiana su assoluzione ispettore Rifiorito.

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
20 Aprile 2017 11:50
Nota della Sez. Mazara Lega Navale Italiana su assoluzione ispettore Rifiorito.

Riceviamo e pubblichiamo una nota ricevuta dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Mazara del Vallo. Ecco quanto si legge: "Con riferimento all’articolo pubblicato in data 19/4/2017 titolato “Non sussiste il fatto”. Assolto l’ispettore di Polizia Giuseppe Rifiorito accusato di abuso d’ufficio dal Pres. della Lega Navale Mazara, Giovanni Rocca, ai sensi dall'art. 8 L. n. 47/48 e artt. 42 e 43 L. n. 416/81 occorre precisare quanto segue:

1) L’isp. Rifiorito, ritenendo che la Sezione di Mazara del Vallo della LNI avesse violato norme penali in materia di pubblici spettacoli, aveva redatto un verbale di identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio nei confronti del Presidente pro tempore;

2) A causa delle ragioni di inimicizia e dei contrasti (confermati peraltro nel corso del dibattimento da numerosi testi e non soltanto dai soggetti indicati nell’articolo da Voi pubblicato), il medesimo Presidente della LNI Sez. di Mazara del Vallo si era limitato a chiedere che le indagini venissero affidate ad altro personale della Polizia, al solo scopo di ottenere il rispetto dei canoni di imparzialità necessari nello svolgimento delle attività di Polizia Giudiziaria. Pertanto non corrisponde al vero che il Presidente della LNI Sez. di Mazara del Vallo ha sporto denuncia contro l’isp. Rifiorito.

3) La Procura della Repubblica di Marsala, ravvisando elementi dai quali potevano scaturire responsabilità penali a carico dell’isp. Rifiorito, avviava un’indagine nei confronti dello stesso. Chiuse le indagini, il GUP presso il Tribunale disponeva il rinvio a giudizio dell’imputato.

4) Durante la celebrazione del processo avanti il Tribunale Penale di Marsala in composizione collegiale, il Pubblico Ministero provvedeva a formalizzare altre due contestazioni suppletive a carico dell’isp. Rifiorito (una delle quali non riguardava la LNI).

5) Il Tribunale all’esito del processo ha emesso sentenza di assoluzione dell’isp. Rifiorito ai sensi dell’art. 530 comma 2 cpp a norma del quale “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. Le motivazioni si conosceranno nel termine di gg. 90.

6) Nessuna sanzione amministrativa è stata comminata alla LNI Sezione di Mazara del Vallo e, pertanto, non corrisponde al vero che il ricorso presentato dalla stessa Sezione sia stato rigettato.

7) E’ vero, invece, che nel procedimento amministrativo avviato, parallelamente al procedimento penale, contro la LNI Sezione di Mazara del Vallo sono state depositate articolate osservazioni. Alla data odierna, nonostante siano trascorsi ormai quasi tre anni dai fatti, l’Autorità competente non ha emesso alcun provvedimento né irrogato alcuna sanzione.

8) Infine la LNI Sezione di Mazara del Vallo non può che apprezzare il fatto che il Tribunale di Marsala, secondo il noto brocardo in dubio pro reo, abbia applicato il principio riassunto dalla Corte di Cassazione con la seguente massima: “La condanna, (…) presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza” (Cassazione Penale, Sez. sentenza 10 novembre 2011 - 13 gennaio 2012, n. 931).

Lega Navale Italiana – Sezione di Mazara del Vallo

20-04-2017 

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