In occasione della partita tra il “Castellammare Calcio 94” e l’“U.S. Mazara”, in prossimità del termine dell’incontro aveva luogo una litigio tra i giocatori delle due squadre in campo, sicché uno dei dirigenti del Castellammare, seduto in panchina, in quanto inserito nella distinta delle persone autorizzate ad accedere al campo, entrava nel rettangolo di gioco per cercare di calmare gli animi dei giocatori in campo e da ciò scaturiva un diverbio verbale frutto della concitazione del momento.
In ragione di quanto sopra descritto, il Questore di Trapani, sostenendo che il dirigente sportivo si era reso responsabile del reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e che con il suo atteggiamento aveva creato fervore tra la tifoseria del Mazara, producendo criticità gestionali nel settore tribuna dell’impianto sportivo, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione di un DASPO e disponeva tale divieto per la durata di anni 3 (tre), vietando al dirigente del Castellammare di accedere in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche di tipo amichevole, disputati da qualunque squadra che militi nei campionati nazionali, nonché in occasione degli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League ed ancora in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche di tipo amichevole, disputati dalla Nazionale Italiana.
A questo punto, il dirigente sportivo del Castellammare, non condividendo il provvedimento del Questore di Trapani, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo. I legali incaricati censuravano il DASPO adottato dal Questore di Trapani, sostenendo che la condotta ascritta non avrebbe rappresentato una turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica e che il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto dei presupposti, non venendo in rilievo la fattispecie di cui all’art. 6-bis L. 401/1989 in quanto il proprio assistito, nella qualità di dirigente, era autorizzato a sedere all’interno dell’impianto sportivo per cui nell’occasione non vi sarebbe stato alcun “indebito” superamento di recinzione o di separazione dell’impianto.
Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano l’eccessività della durata del DASPO (tre anni), in violazione del principio di proporzionalità.Con sentenza del 13 ottobre 2025, il T.A.R. Sicilia – Palermo ha accolto il ricorso proposto in ordine all’aspetto concernente la non motivata estensione temporale (tre anni) del DASPO applicato dal Questore di Trapani. Invero, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Piazza, il T.A.R. ha ritenuto immotivata l’applicazione del DASPO per una durata di tre anni e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento della Questura di Trapani relativamente alla durata dell’interdizione per un periodo superiore ad un anno.
Adesso, per effetto della sentenza resa dal Giudice Amministrativo, il dirigente sportivo del Castellammare Calcio potrà nuovamente sedere in panchina ed accedere a tutti gli impianti sportivi.