Nessuna prescrizione per gli avvisi di pagamento TIA del 2010

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
02 Febbraio 2016 11:59
Nessuna prescrizione per gli avvisi di pagamento TIA del 2010

Assessore Billardello: “Gli Uffici preposti hanno inoltrato gli avvisi in tempo utile”

“L’emissione degli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento della Tassa d’igiene ambientale TIA 2010, che alcuni contribuenti stanno ricevendo nel corso dell’anno 2016, è avvenuta nel pieno rispetto delle norme in materia di termini da rispettare per non incorrere nella decadenza. Gli accertamenti devono intendersi nella loro piena validità, anche se ricevuti oltre il 31 dicembre 2015, tenuto conto del principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni”.

E’ uno dei passaggi della dettagliata relazione a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Anna Asaro, con la quale l’amministrazione interviene in merito alle diverse istanze di contestazione che giungono all’Ufficio Tributi da parte dei contribuenti per l’emissione degli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento della Tia 2010.

“Una copiosa e consolidata giurisprudenza – si legge ancora nella relazione - afferma il principio generale, in virtù del quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella, antecedente, di consegna all’Ufficio Postale”.

Gli avvisi di accertamento sono stati infatti inoltrati all'Ufficio Postale nel mese di Novembre del 2015 per l’elaborazione meccanografica autorizzandone la stampa in data 02 dicembre 2015.

“Le eventuali eccezioni di prescrizione da parte dei contribuenti che li hanno ricevuti dopo il 31/12/2015 – conclude la relazione - non potranno essere accolte dall’ufficio Tributi che, in mancanza del pagamento oltre i 60 giorni dalla data di avvenuta consegna dell’avviso, procederà agli atti per la riscossione coattiva, fermo restando che saranno, invece valutate e rettificate/annullate le richieste in autotutela per motivi diversi, sia formali che sostanziali, dalla prescrizione”.

“Ci è sembrato doveroso – ha detto l’Assessore al Bilancio Vito Billardello – chiarire ai contribuenti i termini di una vicenda che stava assumendo toni sempre più scuri. Non vi è nessun termine prescrizionale per gli avvisi TIA 2010 – ha concluso Billardello -, stante che gli Uffici Comunali preposti hanno provveduto ad inoltrare a Poste Italiane nei tempi previsti tutti gli avvisi di accertamento”.

Ecco la relazione della Dott.ssa Anna Asaro:

OGGETTO: Nessun rischio di prescrizione per gli avvisi di accertamento per omesso o parzialepagamento della TIA anno 2010 recapitati ai destinatari nel 2016.Si chiarisce che l’emissione degli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento della TIA anno2010, che alcuni contribuenti stanno ricevendo nel corso dell’anno 2016, è avvenuta nel pieno rispetto dellenorme in materia di termini da rispettare per non incorrere nella decadenza.

Gli accertamenti devonointendersi nella loro piena validità, anche se ricevuti oltre il 31/12/2015, tenuto conto del principio delladistinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni.Infatti, in materia di notificazioni a mezzo posta, oltre che la disposizione specifica contenuta nel decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 (Legge n.248/2006), una copiosa e consolidata giurisprudenza (formata da CorteCostituzionale, Corte di Cassazione, Sezioni Tributarie di Cassazione), afferma il principio generale, invirtu’ del quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto daparte del destinatario, bensì a quella, antecedente, di consegna all’Ufficio Postale, mentre, nei confrontidel destinatario, nel momento in cui l'atto è dallo stesso ricevuto o è pervenuto nella sua sfera diconoscibilità, fermo restando che i termini per il pagamento, per le eventuali richieste diannullamento/rettifica in autotutela, riscossione coattiva in caso di mancato pagamento, decorrono dalla datain cui l’atto è ricevuto dal contribuente/destinatario.L’Ufficio Tributi del Comune ha inviato nel mese di novembre 2015 a Poste Italiane gli avvisi diaccertamento in argomento per la loro elaborazione meccanografica, autorizzandone la stampa in data02/12/2015.

Tale data rileva ai fini della individuazione della data di consegna degli avvisi di accertamentoall’agente postale e, pertanto, del rispetto del termine di decadenza per l’emissione degli stessi. Gli avvisirisultano stampati il 04/12/2015 ed inviati massivamente dal Centro Meccanizzazione Poste (CMP) conRacc.te AR in data 09/12/2015.Molti contribuenti, a seguito di ricerca, sul sito di Poste Italiane, della data di spedizione delle raccomandatericevute, hanno presentato richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione della TIA/2010 in quantol’avviso è stato consegnato nel corso del 2016 e non entro il 31/12/2015 (termine previsto dalla legge inmateria di notifica degli accertamenti per l’annualità 2010), rilevando, all’esito della ricerca, una data di“presa in carico” dell’ufficio postale periferico successiva al 31/12/2015.In merito, si precisa che la data riportata sul sito di Poste Italiane indica solamente la data di presa in caricoda parte dei vari uffici operativi di Poste italiane delle raccomandate spedite dal Centro MeccanizzazionePoste (CMP) in data 09/12/2015 in tutto il territorio nazionale,.

Tale data, quindi, non corrisponde alla datadi consegna (02/12/2015) degli accertamenti da parte dell’Ente impositore all’Agente Postale essendoquest’ultima l’unica data da prendere in considerazione ai fini della decadenza della pretesa tributariacontenuta nell’avviso.Ciò posto, gli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento della TIA anno 2010 inviati dalComune, rispettano pienamente le norme ed il principio della distinzione fra i due diversi momenti diperfezionamento delle notificazioni, per cui non esiste alcuna decadenza della pretesa tributaria e, diconseguenza, le eventuali eccezioni di prescrizione, da parte dei contribuenti che li hanno ricevuti dopo il31/12/2015, non potranno essere accolte dall’ufficio Tributi che, in mancanza del pagamento oltre i 60 giornidalla data di avvenuta consegna dell’avviso, procederà agli atti per la riscossione coattiva, fermo restandoche saranno, invece valutate e rettificate/annullate le richieste in autotutela per motivi diversi, sia formali chesostanziali, dalla prescrizione.

Comunicato stampa

02/02/2016

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