Con sentenza odierna, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dello Sciacca. Resta dunque il 2-1 conquistato dal Mazara sul campo lo scorso 27 febbraio.
Riportiamo integralmente il testo del comunicato del Giudice Sportivo:
gara del 27/ 2/2022 F.C. MAZARA CALCIO - UNITAS SCIACCA CALCIO
2-1; Ricorso Unitas Sciacca Calcio
Con ricorso ritualmente proposto la Società Unitas Sciacca Calcio chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Mazara Calcio in quanto responsabile di quanto accaduto nel pre-partita; segnala che, persona individuata, prima assumeva contegno offensivo nei confronti del sig. Crivello Salvatore, allenatore della ricorrente e poi lo aggrediva colpendolo violentemente al capo con un corpo contundente che provocava una grave e vasta ferita che rendeva necessario il trasporto presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di sette giorni s.c.; la ricorrente fa rilevare come quanto accaduto abbia influito profondamente sul regolare svolgimento della gara, sia per non avere potuto usufruire della guida tecnica del proprio allenatore, sia per "lo stato di choc in cui la squadra dell'Unitas ha giocato e che ha interessato e turbato l'intero staff";
Con proprie controdeduzioni, la Società Mazara Calcio chiede il rigetto del ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto; sostiene, la Società convenuta, che l'aggressore del Crivello, dichiarandosi amico dello stesso, chiedeva di poterlo salutare prima dell'inizio della partita e che "dopo un abbraccio e uno scambio di battute, purtroppo la situazione è degenerata, dapprima con insulti e, in seguito, con spinte e pugni da parte di entrambi i soggetti fino all'episodio culminato col ferimento di Mister Crivello"; prosegue poi che "Come tutti i soggetti presenti hanno già testimoniato in sede di audizioni rese alla Polizia - Commissariato di Mazara, la discussione tra i due soggetti verteva su motivi strettamente personali, integralmente alieni a questioni calcistiche.";
Il ricorso va respinto; non ricorrono, come richiesto dalla Società Unitas Sciacca Calcio, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 del C.G.S.; infatti, nel caso in esame, l'accaduto non appare avere influito sullo svolgimento della gara, peraltro regolarmente effettuata; inoltre va detto che, in ogni caso, non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società, quindi con riferimento a calciatori e non ad altri tesserati;
Va comunque sanzionata la Società Mazara Calcio ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.G.S. per il mancato rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima dello svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di respingere il ricorso proposto dalla Società Unitas Sciacca Calcio, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Società Mazara Calcio la sanzione dell'ammenda di euro 500,00.