Riceviamo e pubblichiamo l'ordinanza n 25 del 13.06.2025. Ecco quanto si legge:
La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo rende noto che nella zona di mare, a circa 4 miglia a SE (Sud Est) da Capo Granitola (nella località Torretta Granitola - Comune di Campobello di Mazara) e a circa 0.5 miglia ad W (Ovest) dal punto di fonda PF4 e, più precisamente in posizione Lat. 37° 32.271’N – Long. 012° 44.517’E (WGS ’84), meglio riportato negli allegati, giace, adagiato su un fondale sabbioso di circa - 39 metri, un probabile relitto navale, le cui parti hanno misure approssimativamente pari a 27 x 6.4 x 0.6 metri. O R D I N A Art.
1 (Divieti) Nell’area avente centro nel punto di coordinate di cui al rende noto e per un raggio di 200 metri, sono vietati: 1) la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico; 2) la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo; 3) immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima. Art. 2 (Deroghe) Non sono soggetti ai divieti di cui all’articolo precedente il personale ed i mezzi navali della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle Forze di polizia per l’espletamento dei rispettivi compiti di istituto ed ogni altra unità navale debitamente autorizzata. Art.
3 (Disposizioni finali e sanzioni) La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima. Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria: - l’illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’articolo 53 del decreto legislativo 171/2005; - negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione. L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it.
In allegato, in basso, l'ordinanza completa.