Mazara, il Giudice del lavoro annulla sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente comunale

Il Comune di Mazara condannato a pagare le spese legali per oltre 3500 euro

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
30 Maggio 2025 16:30
Mazara, il Giudice del lavoro annulla sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente comunale

Riceviamo e pubblichiamo nota dell' avvocato Antonio Consentino.

Ecco quanto si legge:

"Il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala, con sentenza emessa il 14 maggio 2025, ha annullato la sanzione disciplinare che il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, aveva irrogato con nota 20 giugno 2024 al dipendente Leonardo Iemmola, iscritto al Sindacato C.S.E. – Fuzioni Locali e Polizie Locali, con il Dirigente Sindacale, coordinatore dell’area provinciale di Trapani, Vito Reina(nella foto).

Il giudice del lavoro ha anche condannato il Comune di Mazara del Vallo a rifondere al dipendente Iemmola, nell’occasione difeso dagli avvocati Antonio Consentino e Fabrizio Rizzo, le spese legali nella misura di Euro 3.689,00, oltre oneri accessori. In data 26 febbraio 2024 Iemmola era stato oggetto di minacce e frasi ingiuriose da parte di alcuni utenti all’interno dell’ufficio carte d’identità ove prestava attività lavorativa e, per questo, non trattandosi di un caso isolato, il dipendente aveva lamentato con relazione di servizio e, nel silenzio del datore di lavoro, con successive missive inviate a Sindaco, Segretario Generale, Prefettura, Procura della Repubblica e Spresal, l’inerzia della Dirigente di riferimento che ometteva di assumere ogni necessaria misura idonea a garantire maggiori controlli e più sicurezza sui luoghi di lavoro a salvaguardia della propria incolumità e di quella dei propri colleghi d’ufficio.A seguito di questa formale segnalazione Leonardo Iemmola subiva un procedimento disciplinare che sfociava nella sanzione del rimprovero scritto, in quanto, secondo la prospettazione datoriale egli aveva “utilizzato, in una nota trasmessa a diversi soggetti interni ed esterni, toni irrispettosi e con utilizzo di termini palesemente denigratori ed offensivi delle qualità morali e professionali della propria Dirigenza”.

Il dipendente in sede d’impugnazione della sanzione dinanzi al giudice del lavoro precisava di non avere posto in essere una condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti e terzi; rappresentava, soltanto, di avere notiziato le “Autorità deputate per legge al controllo di legittimità dell’operato dell’Ente” dei fatti occorsi senza, pur tuttavia, travalicare “i limiti di continenza funzionali a tale scopo”.Accogliendo la testi difensiva degli avvocati Consentino e Rizzo, Il Tribunale di Marsala, rendendo così giustizia alle ragioni del dipendente, ha ritenuto che la sanzione era stata irrogata senza considerare che Iemmola aveva agito nell’esercizio del diritto di critica sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi in conformità al principio sancito dall’articolo 21 del Costituzione che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, oltre che all’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori secondo cui “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.Secondo il Giudice del lavoro Iemmola si è limitato a criticare la mancata presa di posizione della Dirigente del Comune di Mazara del Vallo in ordine all’episodio occorso il 26 febbraio 2024, ritenendo necessario - stante l’insufficienza delle misure adottate sino a quel momento - “un intervento risolutivo concretamente volto ad evitare che il descritto ed assai spiacevole accadimento avesse nuovamente a verificarsi”.Pertanto,l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto la condotta di Iemmolarispettosa dei limiti della continenza e pertinenza, quindi priva di rilievo disciplinare, risolvendosi, essa, in una manifestazione legittima del diritto di critica riconosciuto al dipendente nei confronti del datore di lavoro e di un superiore gerarchico.

Da qui l’annullamento della sanzione disciplinare, che si traduce, peraltro, nell’ennesimo successo del Sindacato C.S.E. – Funzioni Locali e Polizie Locali, nella tutela dei dipendenti pubblici"

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