Basket, Trapani Shark, violata la lealtà sportiva: esclusione dalla Serie A e maxi sanzione

600 mila euro di ammenda e tre mesi di inibizione per il presidente Valerio Antonini

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
12 Gennaio 2026 18:09
Basket, Trapani Shark, violata la lealtà sportiva: esclusione dalla Serie A e maxi sanzione

Il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto “l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione”, ed ha annullato tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark; inoltre, ha applicato “la sanzione dell’ammenda di 600 mila euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi”, con l’inibizione di tre mesi del legale rappresentante, Valerio Antonini. Lo ha reso noto oggi pomeriggio la Federazione Italiana Pallacanestro, pubblicando sul proprio sito il seguente comunicato:

Il Giudice Sportivo Nazionale, visto il referto ed il rapporto della gara n. 114 tra Trapani Shark-Dolomiti Energia Trento disputata in data 10 gennaio 2026; letto l’allegato al rapporto della gara redatto dal Sostituto Procuratore Federale; considerata la rinuncia alla precedente gara operata nel corso del presente Campionato da parte della Trapani Shark (Gara n. 105 del 4 gennaio 2026 C.U. 398 del 5 gennaio 2026, GSN n. 109); rilevato, dalla lettura congiunta dei predetti documenti inerenti la gara in oggetto:

– che nell’imminenza dell’inizio della partita, su richiesta del capitano della Trapani Shark, F. Pugliatti, si è svolta una breve riunione negli spogliatoi degli arbitri alla presenza dello stesso Sostituto Procuratore Federale, degli arbitri, dei capitani delle due squadre, Forray e lo stesso Pugliatti, nonché dei rispettivi dirigenti, nel corso della quale il capitano della Trapani Shark comunicava che l’atleta Rossato, malgrado fosse iscritto a referto, non era nelle condizioni fisiche di potere scendere in campo, mentre lo stesso Pugliatti, unitamente al compagno di squadra Sanogo, malgrado anch’essi infortunati, avrebbero provato a giocare;

– che la Trapani Shark inseriva a referto solo sette giocatori, due dei quali (F. Pugliatti e A. Sanogo), dopo soli 6”, chiedevano loro stessi di abbandonare il campo senza avere partecipato attivamente al gioco, dichiarando di essere infortunati, mentre un terzo giocatore (R. Rossato), seduto in panchina, non entrava in campo al momento della sostituzione, dichiarando di essere indisposto;

– che la gara in oggetto è stata dichiarata conclusa dagli arbitri a 5’49” del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del Trapani Shark, avendo gli altri commesso sistematicamente falli di gioco sino a raggiungerne il limite consentito;

tenuto inoltre conto del comportamento generale della Società Trapani Shark, contraddistinto, nel corso della presente stagione sportiva, da delibere del Consiglio Federale relative a irregolarità regolamentari che hanno determinato l’applicazione di punti di penalizzazione e il blocco dei tesseramenti, nonché da deferimenti da parte della Procura Federale e relative decisioni del Tribunale Federale, con le quali sono stati applicati ulteriori punti di penalizzazione e la sanzione della inibizione nei confronti del legale rappresentante della Società Trapani Shark, oltre che da provvedimenti di questo GSN di applicazione della sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art.

13.4 comma 4 DOA, per avere depositato presso la Lega Basket A un numero di contratti atleti inferiore a quello obbligatoriamente previsto in caso di opzione per la formula del 6+6, e, da ultimo, dal provvedimento di esclusione della Trapani Shark dalla Basket Champions League adottato dalla FIBA per quanto accaduto il 6 gennaio 2026: “la gara fra Hapoel Netanel Holon e Trapani Shark è stata registrata come sconfitta a tavolino per Trapani (38-5) poiché la squadra aveva meno di due giocatori in campo pronti a giocare.

Ai sensi dell’art. 14.5.4 del regolamento delle Competizioni BCL un club che perde una gara per forfait o sconfitta a tavolino nei play in e nei play off perde l’intera serie” (nota ufficiale della BCL);

rilevato che tutti i soggetti coinvolti nelle attività della FIP sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di integrità e lealtà implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudolente, nonché, tra l’altro, da comportamenti che possano danneggiare l’immagine della FIP o compromettere la correttezza delle competizioni (art. 1.3.2 Codice etico Fip);

rilevato che, come affermato su un caso analogo dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (sez. I, prot. N. 603 del 2019), “la lealtà sportiva, alla stregua del principio di buona fede nel diritto civile, oltre ad essere una regola del diritto sportivo, rappresenta anche un parametro di valutazione dei comportamenti e del rispetto delle norme sportive, sia generali che delle singole Federazioni. Grazie alla sua duplice natura, di obbligo per le società sportive e i tesserati e, al tempo stesso di parametro di valutazione per gli Organi della giustizia sportiva, il concetto di lealtà sportiva assicura la coerenza dell’intero sistema, permettendo di sanzionare comportamenti elusivi che, se valutati fuori da un quadro complessivo e solo in riferimento a singole disposizioni federali, rischierebbero di rimanere impuniti” e che “è proprio il suddetto principio/obbligo di lealtà sportiva che, per assicurare l’eguaglianza competitiva delle squadre e, quindi, la regolarità delle competizioni ufficiali, impone alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”…“schierare in campo la migliore formazione consentita dalla situazione tecnica della squadra non è altro che una forma di garanzia di normalità e verità del risultato sportivo, ben potendo, lo schieramento in campo di una formazione tecnicamente inadeguata, falsare i risultati degli eventi sportivi, in violazione del principio/obbligo di lealtà sportiva”… la ratio del provvedimento del GSN di esclusione dal campionato è quella di “evitare che l’aver schierato in campo – da parte della reclamante – una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, non sia altro che un espediente per aggirare le norme federali ed evitare di incorrere in una seconda sconfitta a tavolino, che avrebbe comportato l’esclusione dal campionato”;

ritenuto che, alla luce del sopra citato principio di lealtà sportiva, così come interpretato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, dovendosi valutare la condotta della Trapani Shark alla luce del quadro complessivo ad essa riferibile, deve escludersi l’applicazione dell’art. 58 del Regolamento Esecutivo gare (Inferiorità numerica), dovendo ritenersi che, nel caso di specie, si configuri una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che deriva dallo schieramento in campo da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato;

ritenuto pertanto corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, gara poi conclusasi a 5’49” del primo quarto per inferiorità numerica, ad una vera e propria rinuncia alla stessa;

rilevato che ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Esecutivo gare la rinuncia a due gare è considerata ritiro definitivo dal Campionato e che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Giustizia l’esclusione dal Campionato è parificata ad ogni effetto al ritiro ed alla rinuncia;

visti gli artt. 19, 44, 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia e artt. 16 e 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare

P.Q.M.

Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;

annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare;

applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia;

dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

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