Mazara, DICCAP CONFSAL segnala e denuncia l’attività di ordine pubblico durante l’evento “L’estate un nuovo inizio”

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
25 Maggio 2016 18:49
Mazara, DICCAP CONFSAL segnala e denuncia l’attività di ordine pubblico durante l’evento “L’estate un nuovo inizio”

Alla Procura della RepubblicaPresso il Tribunale di Marsala

Alla Prefettura di TrapaniUfficio protezione civile

Al Comando Polizia MunicipaleMazara del vallo

Oggetto: Segnalazione/Denuncia

Premesso che Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato ancora una volta che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l.

225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cds., secondo e terzo comma)”Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia).Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla già citata circolare prot.

DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).Essendo che la Protezione Civile non è annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità’ né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può affidare loro queste funzioni, nel pomeriggio di oggi 25 05 2016 abbiamo osservato e fotografato ( foto che si allegano) ancora una volta personale di associazioni di volontari di protezione civile intenti a svolgere indossando la propria divisa compiti a nostro avviso di cui all’Art. 11 – Codice della Strada: Servizi di polizia stradale di cui al comma c (predisposi-zione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico); ed e (la tutela e il controllo sull’uso della strada) in vero nel lungomare Mazzini a Mazara del vallo prospiscente il locale Mucho Gusto è stata transennata una carreggiata ad opera dei volontari per svolgere una non meglio manifestazione i volontari dell’associazione Unione Nazionale Arma Carabinieri associazione volontari di protezione civile espletavano la tutela e il controllo dell’area transennata! mentre i vigili urbani bloccavano il traffico ed attendevano i loro naturali compiti.

Poiché questo mal costume è un fatto ripetuto e costante più volte segnalato senza risultato alcuno con la presente si sporge formale denuncia affinchè accertate le responsabilità gli autori vengano puniti e/o sanzionati come per legge secondo la normativa vigente.

OGGETTO: “Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano !a propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

II ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge II agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacita operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato ( di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, a soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi (art. 3, comma 1, della L. n.225/1992).

Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli indirizzi già impartiti.

AI riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sui piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'Interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. II, consente ai Sindaci, d'intesa coni Prefetti, di avvalersi della 'collaborazione di associazioni tra cittadini non armati' per 'segnalare alle Forze di polizia della Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale'.

Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare 'danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale' e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma I dell'art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:

  • dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
  • dall'attribuzione in capo alle Prefetture -U.T.G.

    delle funzioni di controllo sui nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le Regioni e le Province Autonome;

  • dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'Interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal D.P.R.

    194/2001;

  • dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere 'destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica', tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
  • dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile e, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Deve essere pero assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, I' Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

il co-coordinatore RegionaleDonato Giglio

25/05/2016

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