CASTELVETRANO – Ordinanza del Sindaco su eliminazione sterpaglie per prevenire il rischio incendi

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
14 Aprile 2014 19:56
CASTELVETRANO – Ordinanza del Sindaco su eliminazione sterpaglie per prevenire il rischio incendi

Il Sindaco della città di Castelvetrano, Avv. Felice Errante, unitamente all'assessore alla Polizia Municipale, Paolo Calcara, rende noto che è stata emanata un'ordinanza che inasprisce le sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano le ordinanze anti-incendio. Infatti le sanzioni da 200 euro sono state aumentate a 600 euro ed inoltre una pattuglia del nucleo di polizia ambientale monitorerà le aree abbandonate per segnalare gli illeciti e comminare eventuali sanzioni.

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche incolte o abbandonate, ricadenti in zone con folta vegetazione in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il prossimo 01 maggio, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale ed allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio.

E' fatto altresì obbligo, a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo dal 01/05/2014 al 15/ 10/ 2014 al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio. Sempre nel predetto periodo è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze. A carico dei Soggetti inadempienti saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art.

4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro 500,00; in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di €. 600,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art.

650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo); in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di € 168,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992; in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art.

1, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio. Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forèstale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale0924/909500 Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano0924/909111 Centralino Comune di Castelvetrano0924/908551 Nucleo di Polizia Ambientale

Per visionare l'Ordinanza in questione si faccia riferimento all'Albo del Comune nel sito internet www.comune.castelvetrano.tp. it

(Comunicato s.)

14/04/14  21,55

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