Mazara: ordinanza riguardante interdizione area di accensione di fuochi pirotecnici in ambito portuale

Redazione Prima Pagina Mazara
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22 Agosto 2018 17:06
Mazara: ordinanza riguardante interdizione area di accensione di fuochi pirotecnici in ambito portuale

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo: vista la propria autorizzazione n. 134/2018 rilasciata in data 22/08/2018 per l’accensione di fuochi pirotecnici a cura della ditta “FRENESIA di GIACALONE Daniele”, da effettuarsi nei giorni 23 e 26 agosto 2018 nelle fasce orarie meglio specificate in premessa, presso il Molo di Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo; VISTA l’autorizzazione prot. n. 52362 del 22/08/2018 rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 5 Demanio Marittimo U.O.S539 Mazara del Vallo relativa all’utilizzo di una superficie demaniale per complessivi mq 210.00; VISTO il nulla osta del Comando Marittimo Sicilia n.

54227/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI del 17/08/2018; VISTO il nulla osta del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo prot. n. Cat. 7.E/2018/P.A.S. del 17/08/2018; VISTI gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione; CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni derivanti dallo svolgimento della manifestazione di cui trattasi e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione e portuale; RENDE NOTO Che nei giorni 23, 26 e 27 agosto 2018, la zona del Molo di Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo, nel raggio di 500 metri dal fanale rosso ivi presente, sarà interessata dall’accensione di fuochi pirotecnici a cura della Ditta “FRENESIA di GIACALONE Daniele” nel contesto del c.d.

“Festinu di San Vitu”. L’attività in parola avverrà secondo il seguente programma: - 23/08/2018, ore 05:00 – termine esigenza; - 26/08/2018, ore 17:00 – termine esigenza; - 27/08/2018, ore 00:01 – termine esigenza. ORDINA Art. 1 (Interdizione dell’area di accensione dei fuochi) Nei giorni e nelle fasce orarie di cui al RENDE NOTO ed in generale per tutta la durata dei fuochi pirotecnici, è vietato: a) il transito e la sosta di persone e veicoli nella rampa di accesso al molo in questione, ove sarà prevista una transennatura in aggiunta ad una sbarra già esistente a monte; b) il transito e la sosta di persone e mezzi in ingresso ed uscita nella zona antistante l’accesso al molo di ponente; c) la navigazione di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 500 metri del punto di sparo dei fuochi pirotecnici (testata del molo – fanale rosso); Art.

2 (Deroghe) Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: a) i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi; b) i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e delle forze di polizia in servizio; c) le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 (Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione) Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione prestino massima attenzione alle eventuali indicazioni che dovessero essere impartite dai mezzi ed il personale delle forze di polizia in servizio, nonché dal personale addetto all’accensione dei fuochi, e valutino l’adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 (Circolazione in ambito portuale) A partire da un’ora prima dell’accensione dei fuochi pirotecnici di cui al RENDE NOTO, ed in generale per tutta la durata dei medesimi, tutta l’area recintata del “Porto Nuovo” sarà interdetta alla circolazione veicolare mediante la chiusura dei varchi d’accesso. Sono esclusi i mezzi appartenenti agli enti di cui all’art. 2. Art. 5 (Disposizioni finali e sanzioni) I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti in termini di legge ed in particolare: a) se alla condotta di unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.

53, Decreto Legislativo n° 171/2005; b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Di seguito l'ordinanza in formato pdf - Ordinanza riguardante interdizione area di accensione di fuochi pirotecnici in ambito portuale

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