Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Ordinanza balneare 2016

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
17 Giugno 2016 16:34
Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Ordinanza balneare 2016

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,CONSIDERATO necessario disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare l’esercizio delle attività balneari e, per gli aspetti su di esso incidenti, della navigazione da diporto, del traffico locale, della pesca, dello sci nautico e di ogni altra attività similare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo che ricomprende i territori dei Comuni costieri di Castelvetrano (dal Vallone Gurra di Mare, escluso), Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Petrosino (fino al limite di Punta Torrazza);RITENUTO opportuno rivedere la precedente Ordinanza di sicurezza balneare affinché, in un’ottica di efficienza, trasparenza e semplificazione amministrativa, si riunissero in un unico provvedimento tutte le pertinenti disposizioni in materia onde consentire un’immediata e più efficace percezione delle stesse da parte dell’utenza interessata;TENUTO CONTO degli esiti degli incontri preliminari a carattere consultivo intercorsi con gli Enti territorialmente competenti e con le associazioni delle categorie maggiormente rappresentative dell’utenza balneare, nonché delle specifiche peculiarità locali e delle caratteristiche morfologiche del litorale di giurisdizione;VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2005, n°15, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1998, n°17, recante “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge siciliane”;VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente - n° 476 del 1° giugno 2007, relativo alla disciplina delle spiagge;VISTA la Legge 3 aprile 1989, n°147 “Adesione alla convezione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo”, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, ed il relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R.

28 settembre 1994, n°662;VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - n° 317 del 2 marzo 2016 “Stagione balneare 2016”;VISTA la Legge 8 luglio 2003, n°172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;VISTO il Decreto Legislativo n°171 datato 18 luglio 2005 recante il “Codice della nautica da diporto” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.M.

29 luglio 2008 n° 146; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 – “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n°963 – Disciplina della Pesca Marittima”;VISTO il decreto legislativo n° 4/2012 – “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010 n° 96”;VISTI gli articoli 30, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del R.D.

30 marzo 1942 n. 327 “Codice della Navigazione” e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;VISTO il Dispaccio n.02.01.04/34660 datato 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari”;VISTA la Direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto – Stagione estiva 2016 – emanata in data 23.05.2016 dal Sig.

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;O R D I N AArt. 1 - Disposizioni generali1. La presente Ordinanza di sicurezza si applica nei limiti costieri del Circondario marittimo di Mazara del Vallo durante la vigente stagione balneare, così come individuata dalla Regione Siciliana, e va ad integrare, per gli aspetti di specifica competenza di questa Autorità Marittima, le pertinenti disposizioni impartite al riguardo dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto del D.G.

n°476 del 01.06.2007 in premessa richiamato.2. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione (es. rinvenimento di presunti ordigni bellici) ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo deve informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 0923946388 - 0923672111 oppure via radio sul canale 16 VHF.3.

Al fine di un più efficace impiego delle risorse, i titolari di strutture balneari ed i responsabili dei servizi istituiti dai Comuni per le spiagge libere devono comunicare a questa Capitaneria di porto, all’inizio della stagione balneare ovvero contestualmente all’attivazione del relativo servizio di salvataggio, i propri nominativi ed i recapiti (telefono fisso, cellulare, fax, posta elettronica, ecc,) tramite cui poter essere tempestivamente contattati nei casi di emergenza o comunque per garantire un costante flusso di informazioni con l’Autorità Marittima (Allegato "A”).4.

I titolari/concessionari di stabilimenti balneari sono tenuti a garantire la piena conformità alle vigenti disposizioni per tutto il periodo di apertura al pubblico. In particolare, si raccomanda di effettuare una costante attività di autoverifica delle rispettive strutture utilizzando la check-list all’uopo predisposta (Allegato “B” - disponibile anche on line) la quale, tuttavia, non deve assolutamente essere considerata esaustiva e non affranca il soggetto responsabile da ulteriori controlli da parte dell’Autorità Marittima ovvero di altre Forze di Polizia.5.

Le disposizioni attinenti ai limiti di navigazione dalla costa di unità da diporto, acquascooter, windsurf, kitesurf e similari devono intendersi impartite ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della Legge 08.07.2003 n°172.

Art. 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti1. La zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge sabbiose e dalle coste rocciose o a picco sul mare è prioritariamente destinata alla balneazione.2. Il limite della zona di balneazione dovrà essere segnalato dai titolari di strutture balneari mediante il posizionamento, per tutto il fronte a mare della concessione, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 50 metri l’uno dall’altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre).

Sui predetti gavitelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l’occultamento alla vista degli stessi. Sarà cura dei concessionari tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti.3. I Comuni costieri che per giustificati motivi non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione dovranno darne tempestiva comunicazione all’Autorità Marittima ed apporre sulle rispettive spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (possibilmente redatta in più lingue) con la dicitura: ATTENZIONE! LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO.4.

Ciascun Comune costiero, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i titolari di strutture balneari, per le aree assentite in concessione, hanno l’obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di gavitelli di colore bianco, ancorati sul fondo parallelamente alla linea di costa il cui numero non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre).5.

In caso di impossibilità a provvedervi, i Comuni responsabili hanno l’obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli utenti - adeguata segnaletica redatta possibilmente in più lingue recante la seguente dicitura: ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA’) NON SEGNALATO.6. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione sono tenuti a segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 metri, ovvero, in alternativa, indossando una calottina colorata ben visibile in superficie.

Il mancato utilizzo dei predetti accorgimenti non esime il conduttore di unità da diporto dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non affievolisce pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia.

Articolo 3 - Limiti di navigazione per le unità da diporto1. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato navigare, ormeggiare o ancorare con qualsiasi unità navale, moto d’acqua, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione delle imbarcazioni di salvataggio e dei piccoli natanti da diporto, quali jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili per i quali valgono le disposizioni di seguito specificate.2.

L’eventuale transito nell’ambito delle zone di mare di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio all’uopo posizionati dai concessionari di stabilimenti balneari ovvero dai Comuni, secondo le modalità e le caratteristiche specificate dalla presente Ordinanza, adottando la minima velocità di manovra, in ogni caso inferiore ai 3 nodi.3. In situazioni di comprovata ed urgente necessità, le unità a motore o a vela con superficie velica superiore a 4 mq, le moto d’acqua, i windsurf, i kitesurf e simili potranno raggiungere la riva anche al di fuori dei corridoi di lancio, qualora questi siano presenti in zona ad una distanza da entrambi i lati superiore a 500 metri dal punto di atterraggio prescelto, purché condotti a remi o a braccia e con rotta per quanto possibile perpendicolare alla costa, tale da far intendere chiaramente la traiettoria dell’unità, e prestando particolare attenzione alla presenza di eventuali bagnanti e/o persone in immersione.4.

In tali casi, l’accesso e la sosta nella fascia di mare riservata alla balneazione dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario, senza possibilità di sosta, ancoraggio ovvero di lasciare l’unità incustodita.5. Da tale obbligo sono esentate, oltre ai mezzi navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia che per motivi di istituto abbiano necessità di accedervi, le unità che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982, n.

470, e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili tramite l’apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. In particolare, essi dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.

3.1 Condotta nautica in prossimità dei limiti di navigazione1. Nella fascia di mare compresa tra i 300 e i 500 metri dalle coste rocciose o a picco e tra i 300 ed i 1000 metri dalle spiagge sabbiose è sempre fatto obbligo a tutte le unità a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.2. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell’ambiente e della quiete, con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia. In particolare, le unità in transito nel tratto di mare dell’ampiezza di 50 metri immediatamente antistante i 300 metri dalla costa, devono prestare la massima attenzione limitando ulteriormente la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione.

3.2 Limiti di navigazione per particolari natanti da diporto1. I natanti da diporto denominati comunemente jole, pattini, sandolini, mosconi a remi, pedalò e simili nonché le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 mq possono navigare, sostare ed ormeggiare esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli, mantenendosi nei limiti dei 300 (trecento) metri dalla costa.2. Non è comunque consentita la navigazione, l’ancoraggio e la sosta all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dall’imboccatura degli stessi, dalle foci dei fiumi, dalle navi alla fonda ed a meno di 100 (cento) metri da galleggianti, boe, gavitelli segnalanti la presenza di reti da pesca o sub in immersione.3.

Le unità tender, indipendentemente dalla potenza del relativo motore, possono navigare entro un miglio dalla costa ovvero dall’unità-madre, se questa si trovi al largo, purché riportino debitamente sullo scafo la sigla e/o il nominativo dell’unità al cui servizio sono poste. Alle suddette unità spetta comunque l’obbligo di osservare tutte le disposizioni e le limitazioni riguardanti le distanze minime dalla costa, l’utilizzo dei corridoi di lancio, laddove previsti, e la circolazione in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti.

Art. 4 - Zone di mare vietate alla balneazione1. Nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, la balneazione è vietata:a. all’interno del porto di Mazara del Vallo ed, esternamente, nel raggio di 200 metri dalle relative opere portuali (moli, dighe, banchine, scogliere di protezione, ecc.) ivi compreso il tratto di mare antistante la cd. “Colmata B” in località Tonnarella;b. nei porti minori del Circondario (es. Torretta Granitola, Marinella di Selinunte) e negli approdi turistici destinati alla nautica da diporto (San Vito), nonché nel raggio di 100 metri dagli stessi;c.

a meno di 200 metri dalle navi all’ancora;d. all’interno di fiumi e canali navigabili, e nel raggio di 100 metri dalla relativa foce;e. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori marittimi, per un raggio di 200 metri dagli stessi e dagli eventuali mezzi nautici di volta in volta impiegati;f. all’interno dei corridoi di lancio, dei campi boe e in prossimità dei pontili in concessione per l’ormeggio di unità da diporto;g.

nei tratti di mare e della costa classificati come “non adibiti alla balneazione”, così come individuati dalla Regione Siciliana con apposito Decreto Dirigenziale dell’Assessorato della Salute per ciascun ambito provinciale; a tal fine occorrerà prestare particolare attenzione circa la presenza dei prescritti cartelli monitori all’uopo posizionati dai Comuni costieri lungo i litorali di rispettiva giurisdizione;h. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per effetto di Ordinanze di polizia marittima o comunque di altri provvedimenti cautelativi emessi dagli Enti competenti in corrispondenza di tratti di litorale ritenuti pericolosi a causa di fenomeni erosivi, di smottamenti o frane;i.

all’interno di zone di mare, anche in prossimità della costa, occasionalmente utilizzate per lo svolgimento di regate veliche, processioni a mare, gare di pesca sportiva, eventi turistici-ricreativi ovvero altre manifestazioni nautiche regolarmente autorizzate.

Art. 5 - Servizio di salvataggio sulle spiagge1. Fermo restando che l’organizzazione ed il coordinamento delle attività di soccorso in mare sono posti in capo al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in concomitanza della stagione balneare, negli orari consentiti di apertura al pubblico, i concessionari di strutture balneari, così come definiti all’art. 1 del citato D.D.G. n°476/2007, ed i Comuni costieri per le rispettive spiagge libere devono istituire un autonomo servizio di salvataggio assicurato attraverso personale debitamente brevettato, postazioni di controllo, mezzi nautici e dotazioni di primo soccorso, secondo le modalità di seguito specificate2.

Una struttura balneare autorizzata ad operare anche prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà assoggettarsi comunque alle presenti disposizioni di sicurezza, assicurando il servizio di salvataggio almeno nelle giornate festive e prefestive; negli altri giorni lo stabilimento potrà essere aperto soltanto per elioterapia e purché venga permanente issata una bandiera rossa ed esposto apposito cartello ben visibile agli utenti, possibilmente redatto in più lingue, con la dicitura: ATTENZIONE! STRUTTURA APERTA SOLO PER FINI ELIOTERAPICI.

Analoga segnaletica dovrà essere posta dai titolari di strutture in concessione operanti lungo tratti di litorale in cui è vietata la balneazione, anche nel caso di divieti sopravvenuti o temporanei.3. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti, i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il prescritto servizio di salvataggio, dovranno darne tempestiva comunicazione a questa Capitaneria di porto e, contemporaneamente, apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica monitoria, ben visibile ai bagnanti, possibilmente redatta in più lingue, con la dicitura: ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

Si dovrà sempre garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell’anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all’immediato ripristino della stessa.4. I concessionari, singoli o associati, di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di salvataggio con almeno due assistenti abilitati al salvataggio, in possesso di valido attestato rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, impiegati contemporaneamente per ogni 150 metri di fronte a mare o frazione, ed un ulteriore assistente bagnante per ogni tratto addizionale di 75 metri o frazione.5.

Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato (eventualmente in consorzio con altre strutture limitrofe) in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio in modo collettivo, anche mediante associazioni temporanee, consorzi, cooperative o società, devono far pervenire alla Capitanerie di porto di Mazara del Vallo una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente, fra l’altro, anche le generalità ed i recapiti del rappresentante del raggruppamento con indicazione degli stabilimenti aderenti, l’elenco delle postazioni e dei mezzi nautici destinati al salvamento ed il loro posizionamento.7.

Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo della presenza di un assistente abilitato al salvataggio in aggiunta a quello già previsto per gli arenili.8. L’assistente bagnante, ai sensi dell’art. 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l’espletamento del proprio servizio, l’assistente abilitato al salvamento deve:- indossare una maglietta di colore rosso riportante la scritta in colore bianco “SALVATAGGIO”;- essere dotato di un fischietto;- non essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;- stazionare sulla postazione di servizio o in prossimità della stessa, qualora non in mare a bordo dell’imbarcazione di salvataggio;- chiedere, anche tramite il concessionario, l’intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di turbative e fornire la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all’Autorità Marittima competente entro 24 ore dall’evento la “scheda di rilevazione degli incidenti”, anche tramite il concessionario (allegato “C”);- portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.9.

Presso ogni struttura balneare, deve essere predisposta una postazione di salvataggio collocata nel punto mediano della zona di 150 metri di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 (due) metri, nelle cui vicinanze devono essere prontamente disponibili:- un binocolo;- 300 (trecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;- maschera, snorkel ed un paio di pinne corte;- galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura;- giubbotto di salvataggio “lifejacket”;- casco di sicurezza e scarpe antiscivolo (obbligatori per i bagnini operanti lungo litorali rocciosi e facoltativi negli altri casi);- un pennone di idonea altezza per il posizionamento delle bandiere bianca e rossa;- un megafono;- un’unità idonea al servizio salvataggio, recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima; tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.10.

Tabella esposta in modo ed in luogo ben visibile recante i significati delle bandiere esposte, tradotti altresì in inglese, francese, tedesco, spagnolo ed arabo:

11. È altresì obbligo dei titolari di strutture balneari dotare le stesse di un “locale infermeria”, opportunamente indicato a mezzo di cartelli riportanti la scritta ben visibile “PRONTO SOCCORSO”. In tale locale dovrà essere ubicato il seguente materiale da tenere nell’immediata disponibilità degli operatori del servizio di soccorso:- un lettino da ambulatorio;- una barella;- pallone ambu;- n.

3 bombolette individuali di ossigeno da 1 litro con riduttore e maschera;- fonendoscopio;- maschere per rianimazione, apribocca e tiralingua;- set di siringhe;- cannule oro-faringee di cui una pediatrica e forbici;- coperta isotermica;- sfigmomanometro;- saturimetro arterioso;- steccobenda braccio e gamba;- n. 1 valigetta di pronto soccorso conforme al D.M. 279 del 25/05/1988 (Tab.

D), contenente altresì farmaci antistaminici e corticosteroidi per uso topico e i.m.Nelle more dell’entrata in vigore delle norme che prevedono l’obbligo di dotarsi di defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), la struttura potrà facoltativamente dotarsene. In tal caso, l’uso del defibrillatore dovrà essere consentito esclusivamente a personale medico o appositamente certificato per l’uso di tale dispositivo.12. È data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all’unità destinata al servizio di salvataggio, una moto d’acqua (rescue bike), previa presentazione di formale istanza a questa Autorità Marittima, nella quale siano comunicati le caratteristiche tecniche del mezzo nautico, i nominativi del personale che sarà impiegato a tal fine ed i relativi brevetti (patente nautica, brevetto da assistente bagnante, corso per la condotta di moto d’acqua da salvamento, ecc.), la polizza assicurativa che, oltre a prevedere la copertura R.C., sia tale da garantire la copertura assicurativa di tutte le persone trasportate.

Tale istanza dovrà riportare una dichiarazione sottoscritta dal concessionario/gestore di piena assunzione della responsabilità derivante dall’espletamento del servizio di salvamento con l’ausilio di tal tipo di unità.13. Rientra nel prudente apprezzamento dell’assistente bagnante la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell’intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, ecc.).

In ogni caso, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenendo idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.14. All’estremità della concessione, nei pressi della battigia, devono essere posizionati, a cura dei concessionari, due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; detti salvagente anulari devono riportare indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono.15.

La fascia di arenile della larghezza di metri 5 (cinque) dalla battigia, essendo strumentale all’attività di soccorso, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento.16. Oltre quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 6 - Corridoi di lancio1. Nelle aree destinate all’esercizio di attività nautiche tipo paracadute ascensionale, sci nautico e similari nonché di locazione/noleggio di unità da diporto, gli interessati dovranno realizzare "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole con o senza vela e mezzi similari.2. Le domande di concessione/autorizzazione per l’installazione di “corridoi di lancio/atterraggio”, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere presentate direttamente all’Ufficio Periferico di Mazara del Vallo del Servizio Demanio Marittimo - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.3.

Al fine di salvaguardare quanto più possibile le fasce di mare destinate alla balneazione ed ottimizzare la distribuzione lungo la costa dei corridoi di lancio, le richieste di concessione/autorizzazione possono essere avanzate anche da più soggetti congiuntamente, siano essi titolari o meno di strutture balneari, quali Amministrazioni comunali, consorzi, cooperative, associazioni sportive affiliate alle Federazioni di categoria, ecc., allegando un “piano collettivo dei corridoi di lancio” che intendono posizionare.

Tali richieste dovranno essere preventivamente presentate alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo per le pertinenti valutazioni del caso, specificando le generalità ed i contatti del responsabile dell’iniziativa, nonché degli altri soggetti coinvolti.4. I corridoi, fatta eccezione per quelli relativi all’atterraggio e alla partenza dei Kitesurf di cui al successivo art. 10.3, dovranno avere le seguenti caratteristiche:a. larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte - mare della concessione;b.

profondità non inferiore a metri 300 (e comunque in relazione alla zona di mare frequentata dai bagnanti);c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri;d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui due gavitelli esterni di delimitazione.5. Nelle aree destinate a stabilimento balneare, qualora nel titolo concessorio sia prevista l’attività di locazione/noleggio di unità da diporto, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni di cui al precedente comma.

In tal caso i corridoi dovranno essere posizionati lungo i limiti laterali della concessione, al fine di non ostacolare la balneazione.6. Le unità da diporto, ivi comprese le tavole a vela, i kite-surf e le moto d’acqua, hanno l’obbligo di attraversare i corridoi di lancio alla minima andatura compatibile con il governo dell’unità e comunque ad una velocità non superiore a 3 nodi. La velocità delle moto d’acqua deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico emerga dall’acqua.7.

I corridoi di lancio posizionati alla luce del presente articolo, in quanto scaturenti da esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e della balneazione, sono destinati all’uso pubblico e non esclusivo del singolo concessionario/richiedente.8. Gli specchi acquei destinati all’ormeggio di unità da diporto dovranno essere opportunamente segnalati.9. All’interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale.

Art. 7 - Disciplina della pesca1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 metri dalla costa. Al di fuori degli orari indicati l’esercizio della pesca è ammesso esclusivamente in aree non frequentate da bagnanti.2. La pesca sportiva e ricreativa è disciplinata dal D.lgs. 4/2012, dal D.P.R. 1639/68 e dal Reg. CE 1967/06 del 21 dicembre 2006. Inoltre, a decorrere dal 02 maggio 2011, è obbligatorio essere in possesso dell’attestazione di avvenuta comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa ai sensi del D.

M. del 06 dicembre 2010.3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e segg. del D.P.R. 1639/’68 e successive modifiche ed integrazioni. Durante tutto l’anno, nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita la pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

Art. 8 - Disciplina delle immersioni subacquee1. L’attività di immersione subacquea è disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2016 in data 16/06/2016 recante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo, ricreativo, didattico o a fini scientifici, emessa da questo Circondario Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 9 - Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino di “banana boat” e di piccoli gommoni9.1 Limiti di navigazione9.2 1. Le attività di cui al presente articolo, generalmente svolte con l’ausilio di unità da diporto, possono essere effettuate nei limiti e secondo le modalità sancite dalla specifica normativa applicabile al riguardo, purché poste in essere:a. in ore diurne;b.

con condizioni meteo-marine favorevoli;c. entro 1 (un) miglio dalla costa e comunque a distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge pianeggianti o a picco sul mare;d. al di fuori dei porti e delle rotte di accesso a questi, a non meno di 500 metri dalle relative imboccature;e. ad oltre 200 metri dalle navi all’ancora;f. ad oltre 100 metri da segnalamenti marittimi e da boe o unità di appoggio a sub in immersione recanti l’apposita bandiera rossa con striscia diagonale bianca;g.

in ogni altra zona non espressamente vietata da apposite ordinanze e/o altro provvedimento di interdizione.

9.2 Condizioni di esercizio1. L’esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, si applica, per quanto assimilabile, anche alle altre tipologie di attività quali il paracadutismo ascensionale ed il traino di “banana boat” e di piccoli gommoni.2. Per tutte le suddette attività valgono le seguenti prescrizioni:a. devono essere effettuate solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli tali da consentire, in particolare per l’attività di paracadutismo ascensionale, il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, e visualizzare gli ostacoli e l’eventuale presenza di ogni altra attività;b.

il conduttore dell'unità che traina ed il soggetto trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità;3. L’esercizio delle attività dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:a.

il conduttore dell’unità trainante dovrà essere munito di patente nautica;b. il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;c. le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;d. l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, ritenute idonee dall’ente tecnico;e.

durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e le persone/unità al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;f. la partenza delle unità trainanti dovrà avvenire soltanto da corridoi di lancio per raggiungere le acque libere da bagnanti e da unità;g. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le altre unità intente nelle attività in questione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista in caso di caduta di quest’ultimo;h.

ciascuna unità (ad eccezione di quelle che trainano i "banana boat" e piccoli gommoni), potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;i. il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai vigenti regolamenti di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;j.

durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;k. l’unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.4. Per le attività di paracadutismo ascensionale valgono altresì le seguenti prescrizioni:a.

durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;b. l’unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;c.

durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;d. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso “cavo-sportivo-paracadute” trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);e.

il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,5 mt.);f. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;g. quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.5.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dall’Ente competente.

Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/01/1960.Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l’esercizio dell’attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati “bananone” o apparecchi similari.Nel caso di mezzi trainati collettivi non devono rimorchiarsi bagnanti in numero superiore a quello indicato dal fabbricante; tutte le persone a bordo dell’elemento rimorchiato devono indossare una cintura di salvataggio.6.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare.

I citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc.Art. 10 - Disciplina delle attività con tavole a tela (windsurf) e con aquilone (kitesurf)10.1 Limiti di navigazione1. La navigazione di tali unità nell’ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo è consentita:- in ore diurne;- con condizioni meteo-marine favorevoli;- entro 1 (un) miglio dalla costa e comunque a distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge pianeggianti o a picco sul mare;- al di fuori dei porti e delle rotte di accesso a questi, a non meno di 500 metri dalle relative imboccature;- ad oltre 200 metri dalle navi all’ancora;- ad oltre 100 metri da segnalamenti marittimi e da boe o unità di appoggio a sub in immersione recanti l’apposita bandiera rossa con striscia diagonale bianca- in ogni altra zona non espressamente vietata da apposite ordinanze e/o altro provvedimento di interdizione.

10.2 Condizioni per l’esercizio di attività con tavole a vela (windsurf)1. Le norme di sicurezza che seguono si applicano alla conduzione e navigazione di tavole a vela e natanti con deriva mobile effettuate con o senza scopo di lucro da privati e scuole di vela.2. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela e natanti con deriva mobile è di 14 anni compiuti; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.3.

Coloro che conducono tavole a vela e natanti con deriva mobile devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, munito di fischietto. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.4. L’atterraggio e la partenza nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire all’interno degli appositi corridoi di lancio. Al di fuori di questi, le tavole a vela e similari hanno l’obbligo di procedere con vele ammainate in presenza di bagnanti.

10.3 Disciplina dell’esercizio delle attività con kitesurf1. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il kitesurf:a. di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;b. dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, consenta il depotenziamento immediato dell’ala, ossia l’apertura della stessa, e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;c.

munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;d. di collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;e. di non lasciare il Kitesurf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.2. Il conduttore dovrà avere almeno 14 anni compiuti, purché sotto la supervisione di un maggiorenne.3.

Nelle zone riservate alla balneazione la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kitesurf devono essere obbligatoriamente effettuate attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:a. larghezza: fronte a spiaggia minimo 40 mt. ad allagarsi fino ad un’ampiezza di mt. 100 ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita;b. devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 15 l'una dall’altra;c.

i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;d. per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;4. La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt.

100 dalla battigia.5. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Art. 11 - Disciplina della navigazione delle moto d’acqua, acquascooter, jet-sky e similari11.1 Limiti di navigazione1. La navigazione di tali unità nell’ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo è consentita:- in ore diurne;- con condizioni meteo-marine favorevoli;- entro 1 (un) miglio dalla costa e comunque a distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge pianeggianti o a picco sul mare;- nei porti ed approdi del Circondario, e a non meno di 200 metri dalle relative imboccature, ad una velocità inferiore ai 3 (tre) nodi e con gli scarichi in immersione;- ad oltre 200 metri dalle navi all’ancora;- ad oltre 100 metri da segnalamenti marittimi e da boe o unità di appoggio a sub in immersione recanti l’apposita bandiera rossa con striscia diagonale bianca;- in ogni altra zona non espressamente vietata da apposite ordinanze e/o altro provvedimento di interdizione.

11.2 Condizioni di esercizio1. Per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste altresì le seguenti condizioni d’esercizio:a. ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;b. gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi .

Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self- circling (blocca – sterzo con ritorno automatico;c. il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica;d. l’acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;e.

i noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto;f. a bordo dovranno essere presenti le dotazioni previste dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 12 - Disciplina delle attività con JetLev Flyer e Flyboard12.1 Definizionia. JetLev Flyer: dispositivo costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d’acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell’utilizzatore/conduttore, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;b.

Flyboard: dispositivo costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d’acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del JetLev Flyer.

12.2 Condizioni di esercizio1. L’utilizzo dei suddetti dispositivi è subordinato alle seguenti condizioni:a. possesso della patente nautica; è fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo: in tale caso, non è necessario che l’utilizzatore sia munito di patente nautica;b. età minima per l’utilizzo è 18 anni (come per la patente nautica);c.

in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;d. ad una distanza minima dalla costa pari a 500 metri e comunque entro 1 (un) miglio dalla costa o dall’unità madre;e. al di fuori dei porti/approdi ed ad almeno 500 metri dalle relative imboccature;f. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;g. è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel relativo libretto di istruzioni predisposto dal produttore, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;h.

è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura.

Art. 13 - Locazione e noleggio di natanti da diporto1. Le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto sono disciplinate dall'Ordinanza n° 15/2016 in data 16/06/2016 emessa da questo Circondario Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 14 - Prescrizioni particolari1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, durante il periodo di balneazione è vietato:a. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;b. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o di minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili.

Art. 15 - Deroghe1. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all’applicazione della presente Ordinanza.Art. 16 - Disposizioni finali1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce tutte le altre disposizioni precedentemente emanate da questo Ufficio ed eventualmente in contrasto con essa, che pertanto devono intendersi venute meno, fatte salve le rispettive norme a disciplina dell’esercizio in mare di ciascuna unità da diporto o similare.2.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art.1164 del Codice della Navigazione. Qualora la violazione avvenga alla condotta di un’unità da diporto, si incorrerà nell’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 53 della Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005; negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altri illeciti, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie sia ravvisabile il sussistere di reati diversamente perseguibili.3.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.4. I concessionari di strutture balneari, i Comuni interessati, i concessionari di approdi o punti di ormeggio destinati alle unità da diporto nonché le società/associazioni che effettuano attività subacquee dovranno esporre la presente Ordinanza presso le rispettive sedi, all’ingresso o comunque in luogo ben visibile agli utenti, per l’intero periodo di apertura al pubblico.

Comunicato stampa

17/06/2016

{fshare}

Ti piacciono i nostri articoli?

Non perderti le notizie più importanti. Ricevi una mail alle 19.00 con tutte le notizie del giorno iscrivendoti alla nostra rassegna via email.

In evidenza