Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Disciplina delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Redazione Prima Pagina Mazara
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17 Giugno 2016 16:17
Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Disciplina delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,VISTA la legge n. 172/2003, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” nonché il D.lgs. n. 171/2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto e l’attuazione della Direttiva 2003/44/CE”, emanato a norma dell’art. 6 della predetta legge;

VISTO il D.lgs. n. 209/2005 recante il “Codice delle assicurazioni private;VISTO il D.M. n. 146/2008 – “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.lgs. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto”;VISTI gli artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);VISTA la propria Ordinanza n. 04/2005 in data 01/03/2005, recante il regolamento sull’esercizio delle attività che si svolgono in porto e nell’ambito del demanio marittimo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, ai sensi dell’art.

68 del Codice della Navigazione;VISTO il foglio prot. 8006 del 19/05/2016, con il quale questa Capitaneria di porto ha interessato le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio di giurisdizione, nonché l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 6, del “Codice della Nautica da diporto”;RITENUTA la necessità di rendere più omogenee le disposizioni contenute nell’Ordinanza n.

20/2011 del 20/05/2011, avente per oggetto la “disciplina sull’utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione e noleggio”;O R D I N AART. 1Ambito di applicazione e definizioni1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 (definizione di natante da diporto), dagli artt.

42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio), nonché dal titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 146/2008 (sicurezza della navigazione da diporto.2. Ai sensi dei predetti articoli ed ai fini della presente Ordinanza deve intendersi:a) per navigazione da diporto: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);b) per unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.c) per natante da diporto: qualsiasi unità da diporto a remi; ogni altra unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS/ 8666;d) per natante da spiaggia: i natanti di cui all'art 27, comma 3, lettera c) del Codice che possono navigare entro un miglio dalla costa denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooter acquatici, unità con superficie velica inferiore a 4 mq e mezzi similari;e) per locazione (senza conducente): contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra (conduttore o locatario) per un dato periodo di tempo una unità da diporto.

L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Sulla base di questa definizione rientra in questa categoria anche quell'attività normalmente ed impropriamente riconosciuta come "noleggio di natanti da spiaggia".f) per noleggio (con conducente): contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore o utilizzatore) l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto, avendo a bordo non più di dodici passeggeri.

L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.g) per passeggero: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

3. La disciplina delle attività ricreative/turistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di banana-boat, il paracadutismo ascensionale, tavole a vela, etc., sono contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 16 del 16/06/2016, mentre quelle relative alle immersioni subacquee nell’Ordinanza n.14 del 16/06/2016, le cui disposizioni, attinenti alla materia oggetto di regolamentazione della presente Ordinanza, si intendono qui richiamate.

ART.2Prescrizioni inerenti i natanti da diporto1. Mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza e persone trasportabili a bordoa) In relazione ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza in termini di numero e caratteristiche si fa espresso rinvio agli articoli 54 ed 88, commi 2 e 4, del D.M. 146/2008. Si riportano in allegato alla presente ordinanza le tabelle relative alle dotazioni di sicurezza minime individuali e collettive prescritte per imbarcazioni e natanti da diporto (All.1) e per le imbarcazioni ed i natanti da diporto adibiti a noleggio (All.2).b) Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è quello indicato dall'art.

34, comma 3, del D.lgs. 171/2005 e riportato come segue:i. per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario;ii. per le unità non munite di marcatura CE:a. se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;b. se non omologate, ai sensi dell'art. 60 del D.M. 146/2008, il numero delle persone trasportabili è determinato come segue: tre persone per unità di lunghezza f.t.

fino a mt 3,50; quattro persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50; cinque persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00; sei persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt.6,01 e 7,50; sette persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt. 7,51 e 8,50; nove persone per unità di lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.c) Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.In caso di noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili, a prescindere dall’abilitazione dell’unità, non può andare oltre il limite di 12 passeggeri.2.

Limiti di navigazione e requisiti necessari per la conduzione di unità da diportoa) I limiti di navigazione per i natanti provvisti di marcatura CE sono quelli stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato 2 del D.lgs. 171/2008 e qui di seguito riportati:

Nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo le unità appartenenti alla categoria di costruzione 'D' non possono essere impiegate oltre 300 metri dalla costa.b) Le unità sprovviste di marcatura CE possono formare oggetto di contratti di locazione o noleggio per l'impiego oltre 1 miglio dalla costa solo se munite di certificazione d'idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Alle stesse si applicano i limiti di navigazione indicati all'art. 27 del D.lgs. 171/2005 e di seguito riportati: entro 6 miglia dalla costa; entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art.

10 ovvero autorizzato ai sensi del D.lgs. 314/1998; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; entro un miglio dalla costa le tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, gli acquascooter, moto d’acqua e mezzi similari; entro 300 metri dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e mezzi similari.

c) I requisiti di cui debbono essere in possesso tutti coloro i quali assumono la condotta di unità da diporto sono stabiliti ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 171/2005.

d) Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa.

ART. 3Comunicazione d’inizio attività – Locazione/Noleggio natanti1. Chiunque intenda esercitare attività di locazione o noleggio di natanti di qualunque tipo nell'ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo deve preventivamente iscriversi nei registri della competente Camera di Commercio. Industria ed Artigianato per l'esercizio della specifica attività. Dovrà quindi successivamente presentare presso gli uffici di questo Comando apposita dichiarazione di inizio attività (DIA), come riportato in allegato 3 alla presente ordinanza, per le esigenze di cui all'art.

68 del Codice della Navigazione e riportante quanto appresso:a) generalità complete dell'imprenditore o ragione sociale della ditta;b) elenco delle unità in dotazione per lo svolgimento dell'attività commerciale con specifica di quelle destinate alla locazione o al noleggio come da modello in annesso all'allegato 3 ed indicazione del mezzo di soccorso, se prescritto ai sensi della presente ordinanza, o comunque disponibile.c) per chi esercita attività di noleggio un elenco del personale dipendente che dovrà operare nelle aree portuali e/o demaniali per conto della società o persona fisica titolare della ditta, come da modello in annesso all'allegato 3;

2. All'atto della comunicazione dovranno esibirsi, in originale:a) copia del certificato di omologazione e relative dichiarazioni di conformità al prototipo omologato o certificazioni d'idoneità negli altri casi.b) per i mezzi provvisti di motore, copia del certificato d'uso motore o, in alternativa, della dichiarazione di potenza, oltre alla polizza assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo n° 209 del 7 Settembre 2005;c) ove s'intenda espletare l'attività di noleggio: in ottemperanza all'art.

82 del D.M. 146/2008 il certificato della dichiarazione di idoneità al noleggio rilasciato da organismi tecnici notificati ovvero affidati; copia della patente nautica od altro titolo professionale marittimo del titolare della ditta o dello skipper dipendente nonché, qualora l'attività si riferisca a natanti abilitati alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, copia del certificato limitato R.T.F. del titolare o dello skipper dipendente, nonché delle licenze di esercizio R.T.F.

rilasciate relativamente agli apparati in dotazione ai natanti;d) Ove s'intendano locare natanti abilitati alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa copia delle licenze di esercizio R.T.F. riferite agli apparati in dotazione alle unità.

3. Ove la comunicazione pervenga per posta i predetti documenti potranno essere prodotti in copia, salva la trasmissione via PEC/FAX ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000.

4. E' fatta salva l'osservanza di tutti gli adempimenti fiscali, di pubblica sicurezza o di altro genere previsti ai sensi delle norme vigenti.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno le ditte esercenti l'attività regolata dalla presente Ordinanza, qualora già iscritte nei registri di cui all’art. 68 Cod. Nav, dovranno comunicare l'intenzione di proseguire l'attività con dichiarazione scritta resa in forma libera, secondo il modello in allegato 3 al presente regolamento (senza marca da bollo), anche inviata per posta o per mezzi elettronici, comunque sottoscritta dal legale rappresentante.

6. Ogni variazione della organizzazione d'impresa della ditta (ragione sociale, mutamenti del personale, mezzi nautici ed attrezzature impiegate, tariffe applicate) dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza dell’Autorità Marittima con dichiarazione in carta libera resa secondo le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale e relativi allegati.

7. In tutti i casi, ove s'intendano destinare all'attività natanti non omologati, nei limiti d'impiego di cui al precedente art. 2 (entro 1 miglio dalla costa), dovrà essere prodotta dichiarazione sottoscritta di efficienza e non pericolosità dei mezzi.

8. I locatori ed i noleggianti di natanti da diporto, in particolare di quelli da spiaggia, non possono occupare tratti d'arenile od altri spazi demaniali a meno che non siano in possesso di concessione demaniale marittima rilasciata a tale scopo.

9. Per i titolari di stabilimenti balneari vigono al riguardo le condizioni particolari contenute nelle licenze di concessione, ferma restando per chiunque l'osservanza di quanto prescritto al riguardo nella ordinanza di sicurezza balneare vigente.ART.4Obblighi del locatore1. Fatti salvi in ogni caso gli obblighi di legge di cui all'articolo 45, capo I. Titolo III del D.lgs. n. 146/2008, il locatore è tenuto:a) a consegnare con l'unità i documenti di bordo in originale o copia autenticata.b) a spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato, nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti in ragione della navigazione da effettuare, e ad illustrarne le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili;c) a tenere esposti, presso la sede della ditta (dove sarà conservata copia del presente regolamento) e comunque nel luogo ove avviene materialmente la consegna del natante, i seguenti atti/documenti:i.

ove l'attività si riferisca esclusivamente a natanti da spiaggia, l'ordinanza di sicurezza balneare vigente e le tariffe applicate;ii. negli altri casi, oltre a quanto previsto al precedente punto, il bollettino meteo in corso di validità, la carta nautica della zona, gli avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.d) a prendere nota, in apposito registro, dei dati anagrafici del locatario e degli eventuali passeggeri con i relativi recapiti telefonici; dovrà sempre, in particolare, prendersi nota dei numeri degli eventuali telefoni cellulari portati a bordo, salvo espresso rifiuto del locatario o noleggiatore; nel caso dei natanti da spiaggia dall'impiego limitato entro i 300 metri dalla costa è sufficiente registrare le generalità di uno solo locatario;e) a prendere altresì nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia con impiego limitato entro i 300 metri dalla battigia;f) a mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;g) a dotarsi di un mezzo nautico idoneo all'assistenza in mare dei natanti in locazione, a bordo del quale dovrà tenersi un salvagente anulare con cima galleggiante di 30 metri, più un estintore qualora siano locati natanti a motore;h) a sincerarsi, preventivamente alla stipula della locazione, dell'effettivo possesso, da parte dei clienti, dei requisiti richiesti per la condotta del mezzo nautico oggetto del contratto, secondo la diversa tipologia prevista ai sensi dell'art.

39 del D.lgs. n. 171/2005; ove occorra il possesso della patente nautica, dovranno esserne registrati ed annotati gli estremi, da allegare ai dati di cui alla precedente lett. d); analogamente dovrà procedersi qualora si renda necessario, da parte del conduttore locatario di natanti abilitati alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

2. Sullo scafo dei natanti destinati alla locazione debbono essere riportati il numero distintivo progressivo del mezzo attribuito dal locatore, la ditta dell'impresa locatrice e la località sede della stessa così come da modello annesso all'allegato 3.

3. I natanti da spiaggia possono essere locati solo nelle ore diurne, con l'obbligo di rientro al massimo entro le ore 19.00, con condizioni meteo-marine favorevoli.4. Il locatore, in caso di avverse condimeteo, è tenuto, ad esporre idoneo avviso di sospensione dell'attività od ad esporre la bandiera rossa, analogamente a quanto previsto per i titolari di stabilimenti balneari.

ART. 5Obblighi del noleggiante1. Salvo in ogni caso l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 171/2005 il noleggiante non può obbligarsi a compiere viaggi per conto del noleggiatore a bordo di natanti del tipo indicato al precedente art. 2 se non è almeno in possesso di patente nautica rilasciala per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, a vela od a motore, a seconda del tipo di natante. E' inoltre fatto obbligo al noleggiante di soddisfare le disposizioni riportate al Capo II del D.M. n. 146/2008 recante le norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio riportate in allegato 2 alla presente ordinanza.

2. Sarà obbligo di chi esercita attività di noleggio tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contratto con l'utente che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:a) la dicitura: "Circondario Marittimo di Mazara del Vallo - Ordinanza n° 15/2016;b) la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUCENTE)";c) la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 3, comma 1;d) la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o numero telefonico)”.

3. Consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere.

4. Rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.

ART. 6Disposizioni particolari di sicurezza per la locazione degli acquascooter1. È consentita la locazione di acquascooter che siano muniti di un dispositivo di blocco automatico del motore a distanza.

2. Durante la navigazione il conduttore deve portare il bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato stabilmente al polso.

3. In ogni caso l'impiego del mezzo deve avvenire sotto il continuo controllo da terra del locatore che interverrà senza indugio, azionando il dispositivo di blocco a distanza in tutte quelle circostanze in cui sia ritenuto opportuno a garanzia della incolumità pubblica (evoluzioni nelle vicinanze di altri natanti, violazione del divieto di navigazione entro 500 metri dalla costa, palese imperizia nella conduzione del mezzo etc.).

ART. 7Disposizioni finaliI contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di unità da diporto incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.L.vo n° 171/2005 e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n.

20/2011 emanata in data 25/05/2011 dal Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo , nonché l’opportunità di diffusione tramite organi di informazione.La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Comunicato stampa

17/06/2016

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