Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Disciplina delle attività di immersione subacquea a scopo turistico ricreativo

Redazione Prima Pagina Mazara
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17 Giugno 2016 16:01
Mazara. Ordinanza Capitaneria di porto: Disciplina delle attività di immersione subacquea a scopo turistico ricreativo

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:VISTA la legge 8 luglio 2003 n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; VISTO il Decreto Legislativo n° 171 del 18.07.2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della L. 8.07.2003, n° 172”;VISTO il D.M.

146 del 29 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”;VISTO il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d’acqua, nonché le norme sulla libera circolazione nell’Unione Europea;VISTA la legge Regione Sicilia n. 8 del 3 maggio 2004 recante norme relative alla disciplina di guida turistica, guida ambientale escursionistica e guida subacquea;VISTA il Decreto n.

46 del 10 agosto 2011 dell’Assessorato Regione Sicilia Turismo Sport e Spettacolo, che revoca e sostituisce il Decreto n. 9/gab del 21 aprile 2011 recante disposizioni in materia di iscrizione all’albo regionale delle guide subacquee, di elenchi regionali degli istruttori subacquei, della disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;VISTA l’ordinanza n. 19/2011 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo in data 25/05/2011 che disciplina l’esercizio delle attività d’immersione subacquee organizzate a scopo turistico ricreativo o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;RITENUTO NECESSARIO altresì richiamare le norme di sicurezza vigenti per l’espletamento delle attività subacquee al fine turistico - sportivo;VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639 “Regolamento sulla disciplina della pesca marittima”;VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina le misure per il riassetto della normativa di pesca ed acquacoltura;VISTO il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare –COLREG 1972;VISTI i Dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n°82/042737/II in data 02.07.2002 e 82/33467/II del 26 maggio 2003 relativi alla distanza minima di navigazione in prossimità di boe di segnalazione e a talune regole di condotta da osservarsi nelle attività subacquea ludico/diportistica;VISTA la propria Ordinanza n° 04/2005 del 1° Marzo 2005 (Norme riguardanti la disciplina per il regolare svolgimento delle attività consentite nei porti, negli approdi e nell’ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo – Procedure per l’iscrizione nel Registro di cui all’art.

68 - comma secondo – del Codice della Navigazione);VISTO il dispaccio prot. n° 02.02.158 – INT del 10.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente come oggetto l’uso commerciale delle unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo – numero massimo di persone trasportabiliVISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare n°16 emanata in data 16/06/2016 da questa Capitaneria di porto;O R D I N AART.

1(Campo di applicazione)Le presenti norme disciplinano l’esercizio delle attività d’immersione subacquee organizzate a scopo turistico ricreativo o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei sportivi, ed effettuate nell’ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo che si estende lungo il litorale dei Comuni di Petrosino, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetrano.ART. 2(Definizioni) per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si tendono: l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne.

Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo. per brevetto subacqueo si intende: un attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea, rilasciato da una organizzazione didattica, ovvero la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802. Per ottenere il riconoscimento dei propri brevetti, l’organizzazione didattica dovrà inviare all’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, documentazione attestante l’affiliazione a CMAS o RSTC, oppure copia del certificato di conformità alle norme EN o ISO, rilasciato da un ente di controllo autorizzato;

● per istruttore subacqueo si intende: chi, in possesso di un brevetto subacqueo in corso di validità abilitante all’insegnamento dei corsi di immersione con autorespiratore, rilasciato da un’organizzazione didattica indicata nel comma precedente ed assicurato mediante polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; insegna nell’ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche dell’immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni.

L’istruttore subacqueo non è obbligato ad iscriversi all’albo delle guide se intende svolgere esclusivamente attività didattica, conducendo quindi in immersione solo allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche dei corsi;● per guida subacquea si intende: il soggetto, in possesso del brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, purché abilitante all’esercizio dell’attività di guida subacquea ed in corso di validità, rilasciato da un’Organizzazione didattica di cui sopra, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico-ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente decreto le attività didattiche;● per centri di addestramento subacqueo o “scuole sub” si intendono: imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente; per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.

ART.3(Attività subacquee svolte da associazioni sportive/ricreativeo ONLUS per le immersioni degli associati a titolo gratuito)L’esercizio delle attività subacquee svolte da associazioni sportive/ricreative o ONLUS per le immersioni degli associati a titolo gratuito non è soggetto alla procedura di comunicazione di inizio attività, fermo restando l’obbligo di osservanza delle successive norme di sicurezza.ART 4(Attività subacquea organizzata a scopo di lucroo per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)Ai fini della comunicazione di inizio attività si individuano le sottoelencate attività subacquee:A) Attività subacquea organizzata a scopo di lucroL’esercizio delle attività subacquee organizzate, a scopo di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell’art.

68 del Codice della Navigazione. Chiunque intenda svolgere le predette attività deve ottemperare alla comunicazione di inizio attività prevista dall’Ordinanza n° 4/2005 del 1° marzo 2005 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.B) Attività subacquea per il conseguimento di brevetti sportiviChiunque intenda svolgere attività di istruzione, al fine del conseguimento di brevetti sportivi, deve far pervenire a questa Autorità Marittima, oltre alla documentazione di cui al paragrafo precedente, le seguenti informazioni: generalità complete del responsabile; elenco nominativo degli istruttori delle guide e degli eventuali assistenti in stato attivo; copia della normativa e procedure applicate disciplinanti l’attività di istruzione, con particolare riferimento al numero di subacquei consentiti per ciascun accompagnatore ed al numero di allievi da istruire in rapporto al numero di istruttori impiegati.ART.

5(Modalità di iscrizione/comunicazione di inizio attività)La comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, deve essere presentata dal richiedente nei modi e nelle forme previste dall’Ordinanza n° 04/2005 del 01.03.2005 di cui al precedente articolo 4, ed altresì essere corredata dai seguenti sottoelencati documenti:1) atto costitutivo del soggetto giuridico;2) l’attestazione di inclusione nell’elenco dei Centri di immersione e addestramento subacqueo tenuto dal Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana;3) elenco completo degli eventuali collaboratori o dipendenti che dovranno operare per conto della società, con relativi dati anagrafici, stremi di assunzione, qualifiche e copie dei brevetti delle guide e/o istruttori, con relative attestazioni di iscrizione all’albo/elenco regionale nonché il nominativo del/i responsabile/i designato/i ai sensi del D.Lgs.

n° 81 del 09 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ove questo sia applicabile;4) elenco delle attrezzature, dei mezzi navali con destinazione d’uso diving, e dotazioni di sicurezza utilizzati per lo svolgimento dell’attività;5) n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata, del titolare della Ditta individuale o del legale rappresentante del soggetto giuridico. La foto potrà essere legalizzata dal funzionario dell’Ufficio marittimo che riceve l’istanza;6) in seguito a favorevole istruttoria sarà richiesto al soggetto richiedente, legale rappresentante della società o titolare della ditta, copia del versamento della tassa di concessione governativa regionale effettuato secondo le norme vigenti.

L’Autorità marittima, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere di integrare la documentazione con altra aggiuntiva relativa a particolare attività o al possesso di particolari requisiti.ART 6(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di svolgere l’attività subacquea rispettando le prescrizioni sui segnalamenti, disciplinate dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639 e dall’art. 91 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146:a) il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;b) in caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri;c) in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale.

Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 50 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;d) il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;e) le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.2.

Nel caso il subacqueo si avvalga dell’ausilio dell’unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:a) durante il giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca ovvero un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di cui al precedente comma 1;b) di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d’orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

ART 7(Dotazioni di sicurezza)Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall’articolo 90 del decreto 29 Luglio 2008, n° 146: una bombola di riserva di almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori, e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione.

La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressone ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 Maggio 1988 n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

Si dispone inoltre che, nel circondario Marittimo di Mazara del Vallo, le immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo richiedano la presenza di una persona che sia munita di brevetto per l’assistenza e salvataggio in mare rilasciato o dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana di Salvamento Acquatico.ART 8(Requisiti d sicurezza dell’unità di appoggio per le attività subacquee)Le unità impiegate nell’attività in oggetto devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell’unità navale e per la navigazione effettuata, se unità adibite al traffico e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal Decreto n° 146 del 29 Luglio 2008 se unità adibite al diporto.In tale ultimo caso, il numero massimo di passeggeri trasportabili è quello risultante dalla licenza di navigazione del mezzo nautico ovvero dall’omologazione dello stesso, ridotta in ragione di una persona per ogni 75 Kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Il servizio fornito dall’unità adibita a diving può consistere solo nel trasporto e supporto tecnico ai subacquei, escludendo ulteriori servizi, quali il ristoro, crociere e trasporto passeggeri.In caso l’unità navale d’appoggio sia ancorata, il cavo d’ancoraggio dell’unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere “filato per occhio” in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).L’unità di appoggio, durante l’immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza agli enti preposti come indicato nell’allegato A della presente Ordinanza.ART 9(Norme per guida/istruttore)Prima della partenza, il responsabile dell’unità navale o l’accompagnatore per immersioni guidate deve annotare su apposito registro l’elenco dei partecipanti all’immersione con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei e relativo brevetto posseduto.L’elenco dovrà essere tenuto a bordo dell’imbarcazione, mentre nel caso di immersione in assenza di mezzo nautico d’appoggio, l’elenco dovrà essere tenuto dal responsabile del gruppo a terra.

Tale elenco dovrà essere sempre esitato a semplice richiesta degli organi di vigilanza.Ogni guida non può accompagnare simultaneamente nell’immersione un numero di subacquei superiore a 6 (sei) e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.Durante le prove d’immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e le guide presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.Nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P.

(rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.Le immersioni guidate e le prove pratiche d’immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.ART 10(Obbligo di informativa)Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l’esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.Prima di procedere a tali immersioni, il responsabile organizzativo dovrà far pervenire almeno 12 ore prima alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo – Sala Operativa, anche a mezzo fax (0923/941020) o mail all’indirizzo di posta certificata cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it, mail di posta ordinaria cpmazara@mit.gov.it una informativa (come da allegato B) riportante: nominativo del centro di immersione e addestramento; data, ora e luogo dell’immersione; numero dei partecipanti; nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; eventuale unità navale utilizzata; modalità operative.

Eventuali varianti all’informativa di cui trattasi potranno essere fornite, anche a mezzo telefono, alla Sezione Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo contattando il numero 0923/946388.ART. 11(Divieti per tutte le attività subacquee)L’esercizio dell’attività subacquea è vietato: a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; nelle zone di mare in cui è vietata la balneazione, ai sensi della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare.

ART 12(Tutela delle attività subacquee)E’ vietata la navigazione e l’ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti, di cui all’articolo 6 della presente ordinanza, indicanti la presenza di subacquei in immersione.ART. 13(Disposizioni finali)I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione.

Se conduttori di unità da diporto incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.L.vo n° 171/2005 e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 19/2011 emanata in data 25/05/2011 dal Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo , nonché l’opportunità di diffusione tramite organi di informazione.La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Comunicato stampa

17/06/2016

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