Mazara, il 29 novembre seduta urgente di Consiglio comunale su presunta incompatibilità dei consiglieri Gioacchino Emmola e Maurizio Pipitone. Ecco i dettagli della vicenda

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
27 Novembre 2019 18:41
Mazara, il 29 novembre seduta urgente di Consiglio comunale su presunta incompatibilità dei consiglieri Gioacchino Emmola e Maurizio Pipitone. Ecco i dettagli della vicenda

Dopo pochi giorni un’altra seduta urgente del Consiglio comunale è in programma. Con la determinazione n. 15 del 27/11/2019 il presidente del Consiglio comunale, Vito Gancitano, ha convocato il massimo consesso cittadino per il 29 Novembre 2019 alle ore 18:00. Uno solo il punto all’ordine del giorno da trattare: “Contestazione incompatibilità ex art. 10, comma 1, punto 6) L.R. 31/1986 e ss.mm.ii. ai consiglieri comunali Emmola Gioacchino e Pipitone Ignazio Maurizio”. Molti cittadini si domanderanno di cosa si tratta.

Il tutto scaturisce dalla seduta del consiglio comunale del 12 novembre scorso quando consigliere della Lega Giorgio Randazzo lesse in aula un documento intitolato “Contestazione incompatibilita’ consiglieri comunali e amministratori. L.r. 31/1986 – diffida ad adempiere” presentato al  Segretario Generale e Responsabile Anticorruzione del Comune di Mazara del Vallo, dott.ssa Antonella Marascia (e per conoscenza al Presidente del consiglio comunale, al Prefetto di Trapani, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all’Autorità Nazionale Anticorruzione); il documento era firmato dai consiglieri comunali  di opposizione Giorgio Randazzo (Lega Salvini Premier), Antonella Coronetta (Movimento 5 Stelle), Maurizio Pipitone (Movimento 5 Stelle), Ilenia Quinci (Lega Salvini Premier).

Dopo la lettura del documento si registrarono altissimi momenti di tensione in Aula con la veemente reazione, per certi versi anche sopra le righe di alcuni esponenti della maggioranza consiliare, vedi in particolare di Antonio Colicchia (Per Mazara) e Nino Zizzo (Forza Italia) che attaccarono Randazzo e l’opposizione in generale; fu la stessa seduta consiliare che portò all’elezione dei nuovi componenti della I Commissione per le Garanzie Statutarie che era decaduta dopo le dimissioni da essa degli esponenti di maggioranza come reazione politica a Giorgio Randazzo che ne era presidente.

La richiesta dell’opposizione del 12 novembre avrebbe sortito degli effetti. La dott.ssa Marascia infatti, in qualità di Segretario generale dell’Ente, ma anche in qualità  di  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la Trasparenza, avrebbe avviato un’indagine interna  riguardo  alla  posizione tributaria e patrimoniale sia dei componenti della Giunta che del Consiglio comunale al fine di verificare la sussistenza, all'atto dell'insediamento, di eventuali situazioni di incompatibilità e/o dichiarazioni mendaci, secondo l’articolo di legge in oggetto all’odg della seduta di domani.

Sarebbero risultata regolare la posizione tributaria, dal 2010 ad oggi, di sindaco, assessori e consiglieri comunali  riguardo a  tutti  i  tributi  comunali  (Imu, Tosap, Tia/Tares/Tari e Canone idrico),  con due sole eccezioni riguardanti i consiglieri comunali Emmola Gioacchino (SiAmo Mazara) e Pipitone Ignazio Maurizio (M5S), per i quali sussisterebbe l'ipotesi di  incompatibilità per l'insediamento alla carica. Ad oggi però non conosciamo quali siano gli estremi circa le motivazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali e sia l’entità del debito verso l’Ente.

Secondo rumors sembra che si tratti di cifre irrisorie, tutto potrebbe risolversi con un atto deliberativo per permettere ai due consiglieri di sistemare la propria posizione? Comunque nella seduta di venerdì 29 novembre potrebbe conoscersi la loro posizione effettiva. Risulta curioso che uno dei due consiglieri per i quali ipotizzata l’incompatibilità sia lui stesso uno dei firmatari della richiesta presenta alla dott.ssa Marascia in Consiglio lo scorso 12 novembre. (in foto copertina da sx Maurizio Pipitone e Gioacchino Emmola).

Ecco il contenuto del documento firmato dai consiglieri Randazzo, Coronetta, Quinci e Pipitone; il documento non è stato firmato invece da altri due consiglieri dell’opposizione, cioè Giovanni Iacono fullone e Girolamo Billardello (quest’ultimo non più capo gruppo consiliare del M5S dopo che Coronetta e Pipitone su indicazione del meetup locale sono confluiti del gruppo misto): “Con la presente, i sottoscritti Consiglieri comunali, Giorgio Randazzo, Antonella Coronetta, Maurizio Pipitone e Ilenia Quinci; PREMESSO CHE

  • In data 30 agosto 2019 (prot.

    n. 62605), il Cons. Randazzo, avvalendosi del diritto di informazione ed accesso agli atti amministrativi, per come disciplinato dal Regolamento sui lavori del Consiglio Comunale – Deliberazione consiliare n. 159 del 02/12/1998 e successive modifiche, proponeva formale istanza di accesso agli atti;

  • In esito dell’accesso agli atti del 30 Agosto 2019 (prot.62605), avente ad oggetto la “posizione debitoria di tutti gli amministratori (Sindaco e Assessori) nei confronti dell’ente dal 2014 al 2019 di tutti i tributi emergeva che più amministratori (ad esclusione dell’Assessore Abbagnato) risultavano morosi con l’Ente, alcuni destinatari di relativo “Avviso di accertamento” regolarmente notificato, non pagato e non contestato nel termine di 60 giorni e altri destinatari di “sollecito di pagamento”, stante a quanto certificato dagli Uffici comunali;
  • In data 1 Ottobre 2019 mezzo pec, il Cons.

    Randazzo, avvalendosi del diritto di informazione ed accesso agli atti amministrativi, per come disciplinato dal Regolamento sui lavori del Consiglio Comunale – Deliberazione consiliare n. 159 del 02/12/1998 e successive modifiche, proponeva formale istanza di accesso agli atti al Dirigente del Settore Finanze avente ad oggetto “posizione debitoria dei Consiglieri comunali alla data del 28 Settembre 2019”;

  • In dipendenza del predetto accesso agli atti, il Cons. Randazzo apprendeva in data 21 Ottobre 2019 la risposta del Dirigente in cui si esplicitava la posizione debitoria al “28 settembre 2019” di tutti i Consiglieri comunali eletti nell’ultima tornata elettorale tramite apposito fascicolo nella quale si evince, in base alla certificazioni prodotte dagli Uffici comunali (in merito a TARI, TASI-IMU e canone idrico) , che la maggioranza dei Consiglieri comunali risultano morosi nei confronti dell’Ente essendo destinatari di “Avvisi di accertamento e/o Ingiunzione di pagamento” regolarmente notificati, non pagati e non contestati nelle forme previste dalla Legge e/o solleciti di pagamento e/o “ingiunzioni di pagamento; Si fa notare che molti di essi raggiunti da semplici solleciti hanno, in data successiva alla loro elezione, riconosciuto il debito richiedendo apposita rateizzazione;
-Che tutti i Consiglieri comunali e il Sindaco successivamente alla loro convalida, e gli Assessori una volta nominati , hanno prodotto apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, nel corpo della quale affermavano di non trovarsi in nessuna causa di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
  • Ai sensi dell’ art.

    20 d.lgs 39/2013, “1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita’ di cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

    4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilita’ di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni;

  • A mente dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    art.76 D.P.R. N.445/2000:

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
  • Considerato anche l’art.

    15 del D. lgs n. 39 del 2013, il Responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica è chiamato a curare che nell’amministrazione in controllo siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità di cui allo stesso Decreto;

  • Per il Comune di Mazara del Vallo, il ruolo di responsabile del piano anticorruzione è affidato al Segretario comunale Dott.ssa Antonina Marascia;
VISTO L’art 10 della Legge Regionale 31/1986 che recita: “Non puo’ ricoprire la carica di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (…) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e’ stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602 (…); precisando che la legge regionale n. 31 del 1986 fu approvata prima che fosse introdotta l’elezione diretta degli organi di vertice degli enti locali. Essa, dunque, fa riferimento soltanto alle cariche di consigliere comunale e provinciale, in quanto sia il sindaco sia il presidente della provincia erano eletti all’interno del consiglio dell’ente di appartenenza e rivestivano necessariamente la carica di consigliere. A seguito dell’introduzione dell’elezione diretta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, già previste per i consiglieri, furono estese al sindaco ed al presidente della provincia rispettivamente attraverso l’articolo 3 della legge regionale n.

7/1992 e l’articolo 2 della legge regionale n.26/1993. CONSIDERATO la ratio della causa di incompatibilità di cui si tratta “vada ricercata nell’esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore locale da parte dell’eletto, il quale, essendo debitore verso l’ente, si trovi a rivestire una posizione di potenziale conflitto di interessi con l’ente locale.”(Corte di Cassazione, Sezione 1 civile sentenza 27 maggio 2015, n.

10947). La stessa giurisprudenza ha poi puntualizzato che: ”Il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 46, in realtà, dev’essere inteso come rivolto ad un atto avente, nell’attuale sistema di riscossione, una funzione assimilabile a quella gia’ svolta dall’avviso di mora disciplinato dall’originario articolo 46 (ancora richiamato dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 6), cioè idoneo a cristallizzare un accertamento definitivo dell’esistenza del debito tributario e a consentire l’espropriazione forzata.

A tal fine, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, non si può prescindere dall’esistenza di una cartella di pagamento notificata e non impugnata (o impugnata con esito negativo per il contribuente).” Nel merito, il Comune di Mazara del Vallo, per quanto riguarda la riscossione della Tassa sui Rifiuti, ha deciso di procedere esso stesso fino all’emissione degli Avvisi di Accertamento e successivamente di procedere alla riscossione coattiva affidando all’esterno tali funzioni sulla base dell’ingiunzione prevista dal R.D.

14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602. La tassa sui rifiuti si caratterizza per essere liquidata dall’Ente sulla base del dichiarato e va notificato al contribuente un avviso di accertamento oppure direttamente un’ingiunzione con forza accertativa. In altre parole, mentre in vigenza di TARES e TARI è obbligatoria l’emissione degli Avvisi di Accertamento prima di procedere alla riscossione coattiva, in vigenza di TIA (fino al 2012), il Comune avrebbe potuto, dopo il sollecito di pagamento, emettere direttamente l’ingiunzione che in questo caso si sarebbe configurato come il primo atto tipico contro cui ricorrere e per questa ragione avrebbe dovuto liquidare dettagliatamente la pretesa (in questo senso esprime forza accertativa).

Il Comune di Mazara del Vallo, dal 2010 in poi, ha scelto come atto tipico l’avviso di accertamento, che è idoneo a far considerare certo, liquido ed esigibile il credito tributario per cui deve procedersi. In altre parole la definitività dell’avviso di accertamento cristallizza il debito come liquido, certo ed esigibile ed è il presupposto imprescindibile per potere iniziare la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n°639/1910, anche dopo l’entrata in vigore della L.

n°214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n°201/2011 (Decreto Salva Italia), mentre la successiva ingiunzione ha la semplice funzione di precetto impugnabile solo per i vizi propri. Tale contesto è stato chiaramente fotografato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1 civile sentenza 27 maggio 2015, n. 10947: “Il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 46, in realtà, dev’essere inteso come rivolto ad un atto avente, nell’attuale sistema di riscossione, una funzione assimilabile a quella già svolta dall’avviso di mora disciplinato dall’originario articolo 46 (ancora richiamato dal Decreto Legislativo n.

267 del 2000, articolo 63, n. 6), cioè idoneo a cristallizzare un accertamento definitivo dell’esistenza del debito tributario e a consentire l’espropriazione forzata.” Nel caso di specie, l’avviso di accertamento è titolo per la riscossione del tributo e per l’esecuzione forzata, svolgendo, contemporaneamente, le funzioni in precedenza assolte, distintamente, dall’avviso di accertamento e dalla cartella. RITENUTO imprescindibile dichiarare eventuali morosità nei confronti dell’ente al netto della loro natura, riguardo a certezza ed esigibilità, a tutela di potenziali conflitti d’interesse salvo rendere “non veritiera” la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, nel corpo della quale si afferma di non trovarsi in nessuna causa di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Non si spiegherebbe altrimenti la possibilità del legislatore di porre il termine di dieci giorni entro cui presentare apposite memorie una volta contestata l’incompatibilità.

RILEVATA la valutazione circa l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità risulta rimessa al consiglio comunale, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529). CONSIDERATA la pronuncia del Ministero degli Interni (15900/TU/00/63 Roma, 18 febbraio 2015) secondo cui “..Quanto alla rateizzazione del debito, secondo un consolidato orientamento di questa Amministrazione, l’approvazione di un piano fra le parti non è sufficiente a far venir meno l’ipotesi di incompatibilità.

Infatti, solo l’estinzione del debito, con il paghe mento dell’ultima rata prevista nel piano, fa cessare il conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell’ente e debitore dello stesso..” SI DIFFIDA AD ADEMPIERE -Il Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza, Dott.ssa A. Marascia ad adottare con la massima urgenza i provvedimenti di decadenza di Consiglieri comunali e amministratori risultanti morosi nei confronti dell’Ente ai sensi dell’art.10 della L.R.

31/1986 e della relativa Giurisprudenza recente consolidata, tenendo conto che “eventuali cause di incompatibilità vanno contestate e rimosse successivamente alle elezioni” ; -Il Presidente del Consiglio comunale, Rag. Vito Gancitano, a vigilare sulla concreta e trasparente attuazione delle predette procedure” Francesco Mezzapelle  

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