Il Tribunale di Marsala accoglie ricorso del funzionario Claudio Zummo e annulla provvedimento disciplinare del Comune di Mazara del Vallo

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
15 Novembre 2020 20:10
Il Tribunale di Marsala accoglie ricorso del funzionario Claudio Zummo e annulla provvedimento disciplinare del Comune di Mazara del Vallo

Con la sentenza n.579/2020 emessa dal giudice dott.ssa Caterina Greco, e pubblicata l’11 novembre scorso, il Tribunale di Marsala-Sezione Civile ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Salvatore Ficili annullando la sanzione disciplinare della multa dell’importo pari a 2 ore di retribuzione irrogata al dott. Claudio Zummo con provvedimento n.1955 prot. del 10/1/2020, notificato in data 14/1/2020. Con la stessa sentenza il Comune di Mazara del Vallo è condannato a rifondere al ricorrente le spese del procedimento di merito che si liquidano in 259 euro per esborsi e in euro 2.800 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa.

Nelle motivazioni della stessa sentenza si legge che la sanzione combinata al dott. Zummo “traeva fondamento dalla contestazione disciplinare del 29/10/2019 con cui gli si era addebitato di aver esitato favorevolmente, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tributi, Titolare della Posizione Organizzativa “Tributi e Patrimonio” e di Funzionario Responsabile del Tributo ai fini Imu, Tasi, Icp, Tosap e Tari per le attività residuali Tarsu, Ici, Tia e Tares, la richiesta di accesso avanzata dal Consigliere Comunale Giorgio Randazzo in data 30/8/2019 (con nota acquisita al protocollo generale del Comune al n.

62605), relativamente al rilascio di copia della ‘posizione debitoria di tutti gli amministratori (sindaco, assessori) neo confronti dell’ente dal 2014 al 2019 di tutti i tributi’, documentazione da cui risultava la sussistenza di arie posizioni debitorie a carico del Sindaco e di alcuni Assessori” Zummo nel suo ricorso ha lamentato “l’illegittimità della sanzione irrogata in quanto fondata su un addebito (violazione dell’art.28 del regolamento del Consiglio comunale) non contenuto nella contestazione disciplinare; ha ancora eccepito la violazione del diritto di difesa, non avendo l’ente convenuto disposto l’attività di istruttoria dallo stesso richiesta nel corso del procedimento disciplinare; ha altresì contestato, sotto diversi profili, il merito della sanzione, allegando la legittimità della condotta contestatagli e lamentando, da ultimo, la sproporzione della sanzione irrogata, in quanto, oltre che non prevista dalla normativa di settore, idonea  produrre conseguenze gravissime sulla carriera del ricorrente e ricadute economiche sulle future retribuzioni e finache sul trattamento pensionistico e sul TFR”; Zummo ha dunque chiesto “dichiararsi l’illegittimità della sanzione impugnata per tutti i motivi sopra esposti, avanzando in corso di causa anche un’istanza cautelare in tal senso, rappresentando la sussistenza di un danno imminente, grave ed irreparabile, costituito dall’impedimento, a causa della sanzione stessa, alla sua partecipazione alle imminenti selezioni per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, impedita, per l’appunto, giusta deliberazione della Giunta Municipale n4 del 8/1/2020, dalla sussistenza di tale sanzione a suo carico”.

Costituitosi in giudizio il Comune di Mazara del Vallo ha contestato il ricorso, chiedendone il rigetto. Ricorso che però è stato giudicato fondato. Circa l’addebito al dott. Zummo, da qui il provvedimento di irrogazione della sanzione da parte del Comune, di una condotta negligente, consistita nel non aver presieduto al procedimento ammnistrativo avviato con la richiesta di accesso agli atti del consigliere Randazzo, consentendo che la stessa venisse invece evasa da soggetto a ciò non autorizzati; una condotta irrispettosa e scorretta verso i suoi superiori, consistita nel non aver informato il proprio dirigente (la dott.

Stella Marino) della ‘manifesta violazione del principio di riservatezza commesso dal consigliere medesimo’, si legge nella sentenza: “tale incolpazione è, infatti, assolutamente assente agli atti del procedimento disciplinare, il quale ha, al contrario, assunto come premessa proprio la rilevata esclusiva competenza dello Zummo ad assumersi le responsabilità del procedimento amministrativo in discorso, ravvisandosi la violazione di tale dovere proprio nel fatto di avere, invece, contrariamente ai propri obblighi, demandato ad altri, suoi sottoposti, il compito di riscontrare la richiesta del consigliere Randazzo.

Peraltro che lo stesso Zummo fosse titolare di tale potere è dallo stesso ampiamento ammesso nei propri scritti difensivi, discendendo lo stesso dall’essere titolare della posizione organizzativa “Tributi e Patrimonio”, nominato con determinazione dirigenziale n.266 del 9/10/2017, confermata con determinazione del dirigente del 2° Settore n.277 del 29/05/2019 in virtù di tale incarico competeva allo stesso ‘Provvedere alle attestazioni, certificazioni, autenticazioni ed ogni atto costituente manifestazioni di conoscenza’.

Inoltre si legge nella sentenza: “Né una violazione della riservatezza poteva comunque, a monte, addebitarsi allo stesso Zummo: gli atti richiesti dal consigliere, com’è pacifico tra le parti, rientravano tra quelli che potevano essere certamente oggetto di estensione ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento sull’attività consiliare, in quanto afferenti alla loro attività politica consiliare, sicchè legittimo, se non addirittura dovuto, ne doveva essere considerato il rilascio; inoltre il Randazzo, nell’effettuare la richiesta di accesso, si era, come da modulo prestampato da lui sottoscritto, espressamente impegnato a ‘non divulgare  al di fuori dalle sedi istituzionali le informazioni oggetto della presente richiesta’, dovendo, dunque allo stesso imputarsi in via esclusiva la responsabilità della loro successiva divulgazione.

Quanto all’asserito dovere dello Zummo di acquisire, previamente al rilascio degli atti, il parere del proprio dirigente, si ritiene che detta contestazione scaturisca da un’errata lettura del regolamento comunale per l’attività del Consiglio comunale… Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, il fatto contestato allo Zummo non poteva assumere valenza disciplinare, non essendo imposto dalle norme invocate all’Amministrazione comunale né da altra norma nella fattispecie applicabile, né apparendo comunque idoneo ad integrare, in concreto, alcuna violazione dei doveri di cui all’art.

59 CCNL. Il ricorso va, conseguentemente, accolto e la sanzione irrogata annullata” Francesco Mezzapelle  

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