Il sindaco Cristaldi regola la “movida”. Il consigliere Giorgio Randazzo plaude alla nuova ordinanza sindacale che disciplina la musica.

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
10 Luglio 2014 17:14
Il sindaco Cristaldi regola la “movida”. Il consigliere Giorgio Randazzo plaude alla nuova ordinanza sindacale che disciplina la musica.

Circa quindici giorni fa avevamo auspicato un intervento dell'Ammini-

strazione comunale volto a trovare un equilibrio fra le esigenze legittime dei residenti che hanno il diritto di potere riposare e quelle dei wine-bar ubicati all'interno del quadrilatero del centro storico.

L'esigenza di un intervento è pervenuta a seguito delle reiterate lamentele del Comitato cittadino "Pro Centro Storico" che di recente, attraverso una nota a firma del suo presidente Nicolò Sardo, aveva denunciato al Prefetto, sindaco di Mazara, ARPA Sicilia, Forze di polizia, "il forte inquinamento acustico provocato dall'assordante rumore emesso dalle casse musicali poste all'esterno dei locali o al centro della Piazza Plebiscito, utilizzate fino alle tre del mattino ad altissimo volume provocando un altissimo disagio e un forte risentimento alla salute ai residenti della zona".

La nuova ordinanza firmata dal sindaco Nicola Cristaldi, la numero 119 del 8 luglio va ad integrare e modificare l'ordinanza sindacale n. 67 del 12 aprile 2010 avente ad oggetto: "Disciplina della attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi". Riportiamo di seguito la nuova ordinanza.

Abbiamo contattato il neo consigliere comunale Giorgio Randazzo (gruppo consiliare "Liberi") da sempre sensibile, essendo molto giovane alle esigenze di quanti hanno investito in locali nel centro storico ma anche sulla necessità del rispetto delle regole a tutela dei cittadini residenti nel centro storico. Giorgio, un tuo primo commento sull'ordinanza firmata del sindaco Cristaldi.

Giorgio Randazzo (vedi foto 2): "con questa ordinanza si arriverà seguita da rigidi controlli alla risoluzione di una problematica da tempo sollevata dai residenti del centro storico. In questi anni è stata difficile la convivenza tra gli stessi e questo tipo di attività che però non dimentichiamo hanno contribuito notevolmente alla rinascita del centro storico, alla sua fruibilità ed alla sua conoscenza turistica. Nonostante ciò vi è stato un pò di abuso perchè la funzione del pub e del lounge bar che si è sostituito alla funzione originaria delle discoteca. Da oggi spero che passi il messaggio tra i frequentatori di questi ambienti (io sono uno di questi) che per divertirsi non per forza si deve "uscire" dal rispetto di normative vigenti e del più semplice ma importante principio del quieto vivere tra i cittadini".

Quindi chiaro dal messaggio di Giorgio Randazzo che non bisogna puntare sull'equazione: più baccano uguale più incassi. Ma chiediamo ancora a Giorgio: nella ordinanza si fa un distinguo fra quanti vogliono organizzare musica dal vivo e quanti invece vogliono solo diffondere musica? In altre parole, pensi che siano stimolati gli esercenti che vogliono organizzare musica dal vivo?

Giorgio Randazzo: "Assolutamente si. Leggendo l'ordinanza emerge un principio per nulla banale, vedi comma 1 dell'art.3: l'attività deve essere esercitata come semplice allietamento della clientela. Ciò non può che stimolare i gestori a prevedere spettacoli dal vivo anziché la riproduzione di brani più consoni invece al format proposto dalle discoteche".

Ovviamente –aggiungiamo noi- si confida nei controlli e che l'ordinanza sia rispettata da tutti. Speriamo in primis che la musica proveniente da casse montate all'esterno dei locali non superi i 110 decibel, purtroppo accade spesso nei fine settimana, basti farsi un giro all'interno del centro storico.

L'altissimo volume della musica produce non solo danni all'equilibrio psichico degli abitanti costretti a vegliare nelle ore notturne ma anche agli edifici museali e storici, vedi un esempio su tutti la statua del Satiro Danzante che sarebbe danneggiata dalle forti vibrazioni che arrivano dall'esterno.

Speriamo che la nuova ordinanza, con più controlli, elimini anche il fenomeno frequenti risse fra giovani che avvengono in quelle ore notturne e quello dell'abbandono in alcuni vicoli e strade di rifiuti da parte di persone poco civili.

ORDINANZA N° 119 DEL 08/07/2014. Oggetto: Integrazione e modifica dell'O.S. n. 67 del 12/04/2010 avente ad oggetto: "Disciplina della attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi".I L S I N D A C OVISTA la propria Ordinanza n. 67 del 12/04/2010 avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi". CONSIDERATO che si ritiene opportuno, anche alla luce della nuova normativa emanata in merito, di integrare e modificare il citato provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone residenti e di quelle villeggianti sia all'interno del centro urbano sia nelle località balneari o costiere, procedendo a sancire gli orari ed i limiti sonori entro i quali consentire ai pubblici esercizi l'espletamento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni nei casi di violazione alla presente ordinanza.DATO ATTO che la presente disciplina tiene conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica, conciliando la necessità di fornire maggiori comfort e servizi alla numerosa cittadinanza e turisti che frequentano la Città ed i relativi pubblici esercizi, specie nel periodo estivo.VISTO l'art.

9 della Legge n. 447/1995, che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.VISTO il D.P.C.M 14/11/1997 avente ad oggetto: "Determinazione di valori limite delle sorgenti sonore"VISTO il D.P.C.M.

16/04/1999 n. 215 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi".VISTO il T.U.L.P.S.;VISTO l'art. 7, comma 8 bis, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 , "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 Agosto 2013, n. 9, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".VISTO il D.lgs.

267/2000 e s.m.i.;VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.O R D I N APer le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, con decorrenza immediata e ad integrazione e modifica della precedente Ordinanza Sindacale n. 67 del 12/04/2010, la disciplina dell'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi , è disciplinata dalla presente Ordinanza per come segue.Art.

1 Ambito di applicazione1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, anche stagionali (lidi), in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta, fino a 200 partecipanti e nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge n.

241/1990 e s.m.i, con indicazione anche del tipo di attività esercitata e dei relativi orari, Segnalazione che dovrà essere indirizzata, prima dell'inizio dell'attività, al Comune di Mazara del Vallo S.U.A.P. e per conoscenza alla Polizia Municipale, munita della seguente documentazione:a) Elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale.b) Planimetria del locale o del sito con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, il posizionamento dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello LAeq, nonché degli altri dati di cui all'art.

4, lettere c) e d) del DPCM n. 215/1999, a firma di tecnico abilitato.c) Dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione elettroacustica di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM n. 215/1999.d) certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato, attestante i requisiti di sicurezza qualora le manifestazioni non superino le 200 unità; in caso contrario dovrà essere richiesta l'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.2.

La mancata segnalazione di cui al punto precedente nel caso di inizio dell'attività, è sanzionata in via amministrativa ai sensi del successivo art. 5, ferme restando l'applicazione di altre sanzioni di diversa natura (ad es. art. 80 t.u.l.p.s., artt. 650 e 659 c.p.).Art. 2 Orari e limiti di immissione delle sorgenti sonore1. Relativamente agli orari:a) La diffusione della musica da ascolto (mera musica di sottofondo) all'interno del locale, senza posizionamento di diffusori acustici all'esterno e senza percezione esterna, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica sia esterna al locale, sia anche condominiale.b) La diffusione della musica con percezione esterna al locale, senza posizionamento di diffusori acustici all'esterno, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 1. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.c) Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda, dehor o suolo pubblico autorizzati esterni al locale, solo nel periodo compreso fra il 1 Giugno ed il 15 Settembre, è consentita la diffusione di musica esterna, sempre entro i limiti di orario di cui al precedente punto b) e nel rispetto sia di quanto contenuto al precedente articolo 1, sia dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.2. Relativamente ai limiti di immissione delle sorgenti sonore:a) Nel Centro Storico, perimetrato dalle Vie/Piazze Vittorio Veneto, De Gasperi, Maccagnone, Rapisardi, Lungomare Mazzini, Quinci, Molo Caito, Regina, Adria, il limite di immissione non potrà essere superiore a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella A - Classe III.b) Nelle aree prevalentemente residenziali, il limite di immissione non potrà essere superiore a quanto previsto dal D.P.C.M.

14/11/1997 - Tabella A - Classe II.c) Gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive in genere ubicate sul litorale o nei pressi sono assimilati alla Classe III della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/19973. Dal 1 Giugno al 15 Settembre è vietato effettuare nella stessa serata e negli stessi orari due o più eventi di intrattenimento all'aperto che si svolgano a breve distanza, disturbandosi a vicenda e creando disturbo alla quiete pubblica per l'innalzamento dei limiti massimi di pressione sonora consentiti.4.

Resta inteso che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico, con eccezione del ballo negli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 54 della legge 120/2010, (ore 17/20).Art.

3 Modalità di esercizio1. L'attività deve essere esercitata senza che gli esercizi vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo delle consumazioni, né di pagamento di biglietto di ingresso.2. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati.

In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della manifestazione ed entro un congruo termine, l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.UL.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S..3. Resta fermo quanto previsto dall'O.S. n. 147 del 13/08/2010, in merito alla limitazione di attività private allorquando vengano organizzate o patrocinate manifestazioni da parte del Comune.4.

Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo.5. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nei pressi del medesimo, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.Art.

4 Deroghe1. È data facoltà al Sindaco, anche su specifica istanza motivata, di rilasciare provvedimenti in deroga in ragione di particolari periodi, giornate, festività o eventi.Art. 5 Sanzioni1. Chiunque viola la disposizione di cui al precedente art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 516,46, con interruzione immediata dell'attività in corso, oltre all'applicazione delle sanzioni che seguono, se ricorrenti.

Le ulteriori violazioni saranno sanzionate ai sensi dei successivi punti 3 e 4 del presente articolo.2. Per quanto la legge non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) (orari), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 516,46.3. In caso di seconda violazione all'interno della stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 258,23.

Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.4. In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,46. Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni.5. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 c.p., chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art.

2, comma 2, lett. a), b) e c) (limiti sonori), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.032,00 ad €. 10.329,00.6. In caso di seconda violazione all'interno della stesso anno solare, oltre alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria, il Sindaco, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni.7. In caso di ulteriore violazione (terza) all'interno dello stesso anno solare, oltre alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria, il Sindaco dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni, ovvero la chiusura dell'attività stessa secondo la valutazione dell'Autorità competente.8.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo. Alla medesima Autorità pervengono i proventi dei pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al Sindaco in via amministrativa ed al Giudice di Pace in via giurisdizionale.Art.

6 Disposizioni finali1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.2. Gli orari determinati e i limiti di cui alla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.3. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art.

18 della legge 689/1981 è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.4. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it, - Albo Pretorio virtuale - diffondendone altresì informazione mediante comunicati stampa.5. Sono abrogate le disposizioni previste da precedenti Ordinanze e/o di ogni altra disposizione prevista in precedenti ordinanze disciplinanti l'attività rumorosa e di diffusione della musica nei pubblici esercizi.6.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.7. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente del 3° Settore SUAP, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo ed all'Ufficio Stampa.8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: - Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; - Straordinario al Presidente della Regione, entro 120 gg.

dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Francesco Mezzapelle

10-07-2014

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