Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presenteORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2015, proposto da Comune di Mazara del Vallo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Epifanio Giglio, con domicilio eletto presso Francesco Emanuele Muscolino in Palermo, Via Monte Mario N.6;
controAssessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' – Dipartimento Acqua e Rifiuti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge in Palermo, Via A. De Gasperi 81;per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,- del D.D.G. n. 428 del 13.04.2015 doc. "2" trasmesso con nota del 14.04.2015 pervenuto il 15.04.2015, con il quale é stata revocata, ai sensi dell'art. 130 lettera c) del D.Lgs.n. 152/06, l'autorizzazione allo scarico, concessa con D.D.G. n. 1379 dell'11.09.14, per l'impianto di depurazione del Comune di Mazara del Vallo, sito in c.da Bocca Arena, e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' – Dipartimento Acqua e Rifiuti;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati degli esami da ultimo fatti svolgere dal soggetto gestore dell’impianto, disporre che il resistente Assessorato provveda, senza sospensione nelle more dell’atto gravato, al complessivo riesame della vicenda, con particolare riferimento alle risultanze delle riferite analisi;Ritenuto congruo fissare, all’uopo, il termine del 31 ottobre 2015, indicare per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2016 e compensare le spese di lite della fase;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)Accoglie l’istanza cautelare ai soli fini del riesame e per l'effetto:a) dispone che l’Assessorato resistente provveda al riesame nei modi e nei termini indicati in parte motiva;b) fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2016, come da emanando calendario.Spese compensate.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:Nicolo' Monteleone,PresidenteMaria Cappellano,Primo ReferendarioLuca Lamberti,Referendario, Estensore
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 10/07/2015IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
13/07/2015
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