pronto il “commissari:o”Sarà il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana
Nel settembre 2020 un operatore della formazione professionale di Mazara del Vallo (Trapani) era stato escluso dall’albo degli operatori della formazione professionale per asserita carenza dei requisiti, segnatamente per la “sussistenza di carichi penali pendenti”.L’operatore della formazione professionale, allora, proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta, innanzi al TAR Palermo contro l’Assessorato regionale della formazione, lamentando l’illegittimità del provvedimento di esclusione sotto molteplici profili.In particolare l’avvocato Botta censurava il Decreto di aggiornamento degli operatori della formazione professionale poiché l’Assessorato non avrebbe potuto escludere il richiedente in assenza di una disposizione normativa che prevedeva espressamente l’assenza di carichi penali pendenti ai fini della permanenza nell’Albo della formazione.Si costituiva in giudizio l’Assessorato regionale della formazione, in persona dell’Assessore pro tempore prof.
Lagalla, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.Al termine della fase cautelare, il TAR Palermo condividendo le tesi difensive formulate dall’avvocato Botta secondo cui l’iscrizione all’albo non può essere subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro, con provvedimento del Gennaio scorso accoglieva la misura cautelare richiesta.Tuttavia, l’assessorato regionale della formazione professionale non provvedeva all’immediato inserimento del ricorrente nell’albo regionale, violando, di fatto, la decisione del TribunaleCosì, l’avvocato Botta ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza dell’amministrazione regionale.Il T.A.R.
Palermo, ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta formulata dall’avv. Santo Botta, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, il quale, in caso di persistente inerzia dell’Assessorato Formazione (15 gg), dovrà provvedere ad eseguire la decisione del TAR e, pertanto, ammettere nell’albo regionale dei formatori l’operatore trapanese.