Mazara, ordinanza della Capitaneria di porto su rimozione di un cavo dati sottomarino in fibra ottica
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
RENDE NOTO che a decorrere dal 17/10/2024 fino al 30/11/2024, la Motonave “Layla” - Bandiera Antigua and Barbuda - IMO 7420936 - C.S. V2YX9 - MMSI 304716000, la Motobarca “Mamma Ilona” iscritta nei RR.NN.MM. & GG. di Chioggia an n. 3514 – C.S. IQMB e personale OTS, eseguiranno la rimozione dell’infrastruttura lineare sottomarina a fibra ottica, precisamente lungo la retta riportata nello stralcio cartografico in allegato 1 alla presente Ordinanza. Pag. 2 di 5 La Motonave “Layla” e la Motobarca “Mamma Ilona”, per tutta la durata dei lavori, dovranno essere considerate NAVE CON MANOVRABILITA’ LIMITATA ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare. ORDINA Art.1
Divieti A decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a tutto il 30 novembre 2024, nello specchio acqueo di cui al
RENDE NOTO interessato dalle attività di rimozione di un cavo sottomarino di trasmissione dati in fibra ottica, per quanto ricadente nella giurisdizione di questa Autorità Marittima, per una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’unità impiegata nelle operazioni in parola, sono vietate le seguenti attività:
1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
4. ogni attività connessa all’uso del mare che possa arrecare intralcio all’unità con manovrabilità limitata. Le unità in transito in prossimità della M/n “Layla” e della M/b “Mamma Ilona”, dovranno procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dalla Motonave “Layla” e della Motobarca “Mamma Ilona”. Art. 2 Deroghe Non sono soggette al divieto di cui all’articolo
1: - le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali; - le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità perseguite dall’ente di appartenenza. Art. 3 Prescrizioni per il Comandante della M/n “Layla”, della M/b “Mamma Ilona” e per il responsabile delle operazioni I Comandanti della Motonave “Layla” e della Motobarca “Mamma Ilona” e la Società “POLISERVIZI S.r.l” nella figura del responsabile delle operazioni, negli ambiti di rispettiva competenza avranno l’obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni: 1.1. Comunicare l’inizio e la fine dell’attività alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;
1.2. Curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità;
1.3. Disporre un’adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di mt 500 (cinquecento);
1.4. In caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all’insorgere di condizioni meteo marine tali da limitare la visibilità, la nave dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 del “Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare 1972”; Pag. 3 di 5
1.5. Comunicare a questa Capitaneria di Porto l’eventuale sostituzione delle unità;
1.6. La M/n “Layla” e la M/b “Mamma Ilona”, dovranno tenere issato a riva, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) del citato regolamento, anche il segnale bi-lettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S. Inoltre, dovrà essere assicurato l’ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz);
1.7. La M/n “Layla” e la M/b “Mamma Ilona”, dovranno essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza;
1.8. Utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità;
1.9. Tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi. Per quanto concerne il personale addetto alle immersioni subacquee, quest’ultimo dovrà possedere le abilitazioni per effettuare i lavori alla profondità prevista;
1.10. Durante le operazioni subacquee dovranno essere poste tutte le azioni in essere al fine di operare in sicurezza;
1.11. Nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all’interno delle acque del Circondario marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando inoltre: ➢ modalità di segnalazione; ➢ posizione; ➢ motivi mancato recupero; ➢ azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
1.12. Emettere messaggi di "SECURITE'" sul canale 16 (156.800 Mhz), contenenti informazioni circa la sua posizione e la distanza alla quale le navi in transito dovranno mantenersi, qualora la zona di mare interessata presenti un'intensità di traffico tale da richiederne la trasmissione;
1.13. Adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere; è fatto assoluto divieto d’impiego di esplosivi;
1.14. Non arrecare danni alle risorse biologiche marine né impedimento all’esercizio della pesca e della balneazione;
1.15. Adottare, nello svolgimento dei lavori, la massima cautela data la presenza in zona del Metanodotto Algeria - Italia, dei cavi telefonici e delle condotte sottomarine indicate sulla carta nautica n. 18. In relazione alle predette presenze, l’attività autorizzata può essere effettuata seguendo le procedure preventivamente concordate con le Società proprietarie;
1.16. L’unità impegnata in tali operazioni, dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di ostacoli, relitti o reperti d’interesso archeologico sommersi non riportati sulla documentazione nautica. In particolare ai relitti di cui alle ordinanze n. 50/2005, n. 06/2017, n. 10/2017, e 11/2021 reperibili sul sito istituzionale di questo Comando;
1.17. Rispettare i divieti e le prescrizioni disposte dai comandi dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE, MARISICILIA e MARIDROGRAFICO con i nulla osta in premessa citati;
1.18. Tenere informata questa Capitaneria di porto circa l’andamento dei lavori segnalando tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle operazioni. Inoltre la società Responsabile ha l’obbligo di comunicare l’eventuale sostituzione del responsabile delle operazioni in mare.
Art.4 Disposizioni finali e sanzioni I responsabili delle attività, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni. La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria: - l’illecito amministrativo di cui agli artt.
1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005; - negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vall...