Regolamento per la detenzione e conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
09 Giugno 2015 07:42
Regolamento per la detenzione e conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico

Il sottoscritto Nicolò La Grutta, consigliere comunale,in virtù dell’art.25 del vigente “Regolamento sui lavori del Consiglio comunale”;visto il D. Lgs n. 267/2000;Visto il vigente Statuto comunale di Mazara del Vallo;Considerate le L.281/1991, L. R.15/2000, L. 189/2004,

Di seguito il testo della proposta:DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO”

Deliberazione di iniziativa del Consiglio comunalePREMESSO•Che una città pulita è una città certamente più bella e vivibile.•La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene.•Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella nostra città;

CONSIDERATO•che è doveroso portare al proprio seguito un sacchetto o una paletta per raccogliere immediatamente le deiezioni dei propri animali domestici;•che è opportuno l'uso del guinzaglio e, se necessario, della museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo.•che i proprietari dei cani e le persone incaricate anche solo temporaneamente della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti,Per quanto sopraIL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA“REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO”INDICETitolo I – Disposizioni GeneraliArt.

1 –Principi e Oggetto del RegolamentoArt. 2 – DefinizioniTitolo II – Norme di ComportamentoArt. 3 – Raccolta delle deiezioni solideArt. 4 – Museruole e guinzagliTitolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell’incolumità delle personeArt. 5 – Tutela del patrimonio comunaleTitolo IV – Illeciti e sanzioniArt.

6 – Contestazione e verbalizzazioneArt. 7 – SanzioniArt. 8 – Disposizioni a carattere generaleArt. 9 – Principio di solidarietàArt. 10 – Vigilanza ed osservanza del RegolamentoTitolo VI – Rapporti con altre normativeArt. 11 – AbrogazioniTitolo I – Disposizioni GeneraliArt. 1 –Principi e Oggetto del RegolamentoIl presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all’igiene delle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Mazara del Vallo.Art. 2 – DefinizioniLe norme del presente Regolamento si applicano, in linea generale, alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti nei centri abitati.Ai sensi del presente Regolamento si definisce:-area pubblica o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici, ed ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.-accompagnatore/conduttore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un’area pubblica o di uso pubblico.Titolo II – Norme di ComportamentoArt.

3 – Raccolta delle deiezioni solideSulle aree di cui all’art. 2, con particolare riferimento alle aree verdi, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:-munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti;-esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;-provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti.Art.

4 – Museruole e guinzagliNelle aree di cui all’art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:-condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;-condurre i cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare gli altri fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico (persone e/o animali), esclusivamente al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali;-a essere in grado di trattenere il cane tenuto al guinzaglio;-sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie;-sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc.

e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all’animale di mordere. Sono fatte salve le aree di sgambamento eventualmente predisposte dal comune.Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblicoe dell’incolumità delle personeArt.

5 – Tutela del patrimonio comunaleÈ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l’obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.Titolo IV – Illeciti e sanzioniArt.

6 - Contestazione e verbalizzazioneLa violazione deve essere possibilmente contestata immediatamente al conduttore e/o al proprietario del cane.Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un apposito verbale contenente anche le eventuali dichiarazioni dell’interessato.Art. 7 –SanzioniL’inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art.

7-bis del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.Ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 167,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.Art. 8 – Disposizioni a carattere generaleIn tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.°689 e ss.mm.ii.

. In particolare, il trasgressore che commette più violazioni al presente Regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, nella determinazione della sanzione si avrà riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alle sue condizioni economiche.Art. 9 – Principio di solidarietàPer le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l’autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.Art.

10 – Vigilanza ed osservanza del RegolamentoLa vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione del presente Regolamento è al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mazara del Vallo;I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune di Mazara del Vallo.Titolo VI – Rapporti con altre normativeArt. 11– AbrogazioniPer quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, ed ogni altra legge e disposizione vigente statale e regionale.

"comunicato stampa"

09/06/2015

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