Riceviamo il seguente comunicato che integralmente pubblichiamo. La scrivente azienda avuto modo di leggere un comunicato stampa che sta spopolando sia sulle testate giornalistiche sia sugli aggregatori di notizia sul web fb compreso, sul tema del invio a mezzo servizio postale private delle raccomandate inerenti i tributi non pagati relativi al 2016 2017 fortemente lesivo della professionalità immagine ed onorabilità della stessa azienda . Riteniamo pertanto dare alcune precisazioni e chiediamo ospitalità alle testate per esercitare il diritto di replica Premesso che nei confronti dello stesso operatore del diritto era stata inoltrata una diffida affinchè si astenesse da porre in campo scientifiche delegittimazioni basando il suo assunto evidentemente su fonti improbabili ,e/o ricavandolo da sue perniciose valutazioni.
Atteso che ciò non è bastato e che oggi gira appunto un comunicato stampa fortemente lesivo oltre ad agire nelle sedi opportune siamo costretti a fare alcune considerazioni: la prima cosa che salta agli occhi è la seguente : un giovane pernicioso che svolge fra le tante attività anche la professione di avvocato che lo vede patrocinare forse meno di una cinquantina di cause l’anno si avventura in un terreno che evidentemente ha poco praticato e ne ricava una perniciosa posizione che non è suffragata dalla normativa vigente ma semplicemente frutto di collazione di alcune sentenze ormai superate dalle sezioni unite , udite udite non di chissà quale remoto posto ma proprio di Palermo e che un qualsiasi abilitante operatore del diritto dovrebbe già conoscere specialmente se siciliano.
In seconda istanza viene da chiedersi: ma la gara per richieste di pagamento relative al 2016 è 2017 è ancora in aggiudicazione e quindi non pubblica come conosce la vicenda ? Assistiamo ad un’altra fuga di notizie dall’ufficio Tributi ? involontaria o ad arte? Vi è ancora la possibilità che qualche consigliere utilizzi i suoi diritti di accesso esorbitando dalla sua funzione? La gara prevede un iter identico a quello degli anni precedenti ancora in consegna da parte di diverse ditte perche per quelle va tutto bene e non viene invocata la illegittimità di consegna? Si vuole forse fare politica sulle spalle di una azienda? Lasciamo le risposte a queste domande a chi sicuramente potrà darle, bisogna adesso affrontare il tema assai lungo ma ampiamente sviscerato recentemente dalle sezioni unite con sentenza n.
8416 del 26 marzo 2019 a cui vi rimandiamo ma che qui riportiamo nella parte saliente che ci riguarda; le sezioni unite hanno decretato che a partire dai recapiti che vengono effettuati dopo il 2018 è legittimo perfettamente in regola avvalersi per la consegna di raccomandate inerenti i tributi di servizi postali in possesso di licenza individuale. da non confondere attenzione con la licenza individuale speciale: dice infatti la Corte nel suo pronunciamento: in primis:“Nel periodo in cui la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa.” Con questo , principio di diritto formulato dalle sezioni unite, con la sentenza n.
8416 del 26 marzo 2019, che, nel ritenere legittima la notifica di un’ordinanza (ingiunzione emanata dall’autorità competente ed eseguita tramite operatore postale privato), ha sancito una regula iuris, che é applicabile in generale con riferimento a tutti gli atti amministrativi. E che viene utilizzata sia dalla agenzia delle entrate sia da riscossione sicilia sia da equitalia che si rivolgono ad operatori privati Al riguardo, le sezioni unite ripercorrono l’evoluzione normativa della disciplina di riferimento, osservando che, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali voluto dalla direttiva 97/67/Ce, il Dlgs 261/1999 ha mantenuto un servizio postale universale, “espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a.”.
In seguito, prosegue la pronuncia, il Dlgs 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/Ce, ha modificato l’articolo 4 del citato Dlgs 261/1999, restringendo l’ambito oggettivo dei servizi riservati alle sole notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 890/1982 e alle notificazioni postali dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada. Alla luce del dettato normativo vigente ratione temporis, concludono le sezioni unite, a fronte di un provvedimento, emanato dall’organo competente,( nel merito allora acque pubbliche di palermo) e che riveste natura di atto amministrativo trattandosi almeno in quel momento di violazione amministrativa e non già di atto giudiziario e neppure concernente violazioni al Codice della strada, risulta “legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”.
Sulla scorta di quanto deciso dalle sezioni unite ci si permette di osservare: la disciplina in materia di notificazione postale di atti, contenuta nel Dlgs 261/1999, ha subito una costante evoluzione, in coerenza con le direttive dell’Unione europea orientate nel senso della progressiva liberalizzazione del particolare settore attraverso il riconoscimento della possibilità di svolgimento dei relativi servizi in regime di piena e libera concorrenza. Tradizionalmente, infatti, la legge prevedeva un regime di riserva, in virtù del quale gli adempimenti relativi ad alcuni specifici servizi postali erano affidati in via esclusiva all’operatore postale che, in ragione del possesso di specifici requisiti, assumeva la qualità di fornitore del servizio postale universale.
In particolare, per un certo periodo, l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo in argomento, ha previsto a favore del fornitore la riserva in ordine agli “invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”. Ma successivamente, a decorrere dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del Dlgs 58/2011, detto articolo 4 è stato “ridimensionato”, limitando l’esclusiva del fornitore ai “…servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” di cui alla legge 890/1982, e ai “servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285” (ovvero, le notificazioni postali dei verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni del nuovo Codice della strada). Il medesimo articolo 4 è stato, poi, TOTALMENTE abrogato a opera dell’articolo 1, comma 57, lettera b), della legge 124/2017, a decorrere dal 10 settembre 2017, così eliminandosi qualunque riserva in favore del fornitore. Tanto precisato, si evidenzia come SOLO la questione della sussistenza o meno, nel periodo 30 aprile 2011 - 9 settembre 2017, di una riserva a favore del fornitore sugli invii raccomandati di atti amministrativi tributari ha formato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale che, in mancanza di una soluzione interpretativa univoca, ha indotto la sezione VI della Corte di cassazione, con ordinanza n.
12152/2018, a rimettere la questione alla sezione V, istituzionalmente deputata alla funzione di nomofilachìa. A cui erroneamente si fa riferimento per mettere in dubbio la legittimità di invii che avverranno nel 2020 su cui non esistono più dubbi di nessuna natura . Dunque la decisione che dovrà prendere la quinta sezione riguarda solo quel periodo e non già i periodi successivi per i quali al riguardo, la sentenza delle sezioni unite ha fissa una linea piuttosto netta e precisa inconfutabile.
Invero, ancorché la pronuncia del Collegio allargato di legittimità abbia avuto a oggetto un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, la medesima regola sancita dalla sentenza n. 8416 troverà applicazione anche con riguardo ad altri atti che, pur di contenuto diverso, ugualmente al primo hanno natura di atto amministrativo. Dunque per tutti gli invii di atti amministrativi effettuati successivamente al 9 settembre 2017 non vi è nessun divieto di utilizzare le poste private regolarmente autorizzate con licenza individuale e non occorre la licenza speciale per gli atti Giudiziari la risoluzione di nomofilachia Riguarda solo gli invii eventualmente effettuati nel periodo 30 aprile 2011 - 9 settembre 2017, non certamente quelli successivi o quelli addirittura non aggiudicati…………………………………..
a proposito di braccia e di agricoltura mi vengono in mente tanti aneddoti che evito di riportare ma rimaneggiando un pò il latino mi chiedo cui prude st?. Donato Giglio.