Interrogazione di La Grutta (M5S) su cartelle TIA 2010

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
29 Gennaio 2016 22:43
Interrogazione di La Grutta (M5S) su cartelle TIA 2010

Il sottoscritto consigliere portavoce del M5S Nicolò La Grutta,in virtù dell’art. 25 del vigente “regolamento sui lavori del Consiglio comunale”,

PREMESSO che il recente dibattito sull’efficienza dell’ufficio tributi ha evidenziato il mancato potenziamento negli anni del servizio (aumento di personale e formazione dello stesso) con la conseguente decisione di esternalizzarne taluni servizi;

RILEVATO che di recente sono stati notificati accertamenti Tia relativi all’anno 2010;VISTO che l’art. 2948, comma 4, del codice civile prevede la prescrizione quinquennale di tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» (come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi), e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale (a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre);

CONSIDERATO che i principi dell'articolo 2948 del c.c. sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive “fra cui quelle tributarie, sempre che nascano da un titolo durevole nel tempo” (Corte di Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4283);

CONSIDERATO che i principi di cui sopra sono applicabili a quei tributi "periodici" il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, come nel caso della Tia, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione;

CONSIDERATO che il termine di prescrizione della Tia 2010 era al 31.12.2015;

RILEVATO che diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto accertamenti relativi alla Tia 2010 ben oltre la data del 31.12.2015;

VISTA la sentenza dell’agosto 2013 (Corte di Cassazione 18759/2013) nella quale, proprio in relazione alla tempestività di un atto interruttivo della prescrizione la Cassazione aveva modo di ribadire che“La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale.”;

RITENUTO che il settore dei tributi è di cruciale importanza e, vista la delicatezza dei compiti assolti dallo stesso, dovrebbe essere dotato di maggiori risorse e una più ampia pianta organica adeguatamente formata ed aggiornata;Tutto ciò premesso e considerato,

chiede

alla S.V. di sapere quali azioni intenda intraprendere al fine di tutelare i cittadini, che hanno il diritto di ricevere per tempo la notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali.

Con l’occasione porgo distinti saluti.

Mazara del Vallo29 Gennaio 2016 FIRMANicolò La Grutta

(Comunicato Stampa)

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