Il candidato sindaco M5S Leo Falco: “L’attuale Amministrazione rispetti quanto disposto dalla Legge in merito alla comunicazione istituzionale”

Redazione Prima Pagina Mazara
Redazione Prima Pagina Mazara
10 Aprile 2014 09:52
Il candidato sindaco M5S Leo Falco: “L’attuale Amministrazione rispetti quanto disposto dalla Legge in merito alla comunicazione istituzionale”

Nei giorni scorsi la Prefettura di Palermo ha diramato un documento inerente il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. 

La circolare prefettizia n. 31436 recita quanto segue:

"Con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con d.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."La nota della Prefettura segue specificando che "per le elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa."

Ma procediamo con ordine.

Per comprendere meglio e fare chiarezza, occorre propedeuticamente prendere atto di alcuni concetti base:

- Periodo elettorale- Legge n. 28/00- Comunicazione istituzionale- Impersonalità e indispensabilità- Legge 25 marzo 1993, n. 81: "Propaganda elettorale per le elezioni del Sindaco".

Periodo elettorale:Si definisce "periodo elettorale" quel periodo che intercorre dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali sino alla data delle votazioni. Tale periodo inizia il 45° giorno antecedente la votazione e termina il giorno delle votazioni.

Legge n. 28/00:Definito il "periodo elettorale", va detto che la disciplina della comunicazione istituzionale in questo periodo è sostanzialmente affidata all'art. 9, comma 1 della citata Legge n. 28/00, che dispone quanto segue:

"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Definizione di comunicazione istituzionale:

Per quanto attiene la definizione della "comunicazione istituzionale", alla luce del fatto che tale definizione è contenuta all'art. 1, comma 1, punto 4) della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni",

"...sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Il richiamo alla definizione contenuta nella Legge 150/00 non è casuale, in quanto è con l'introduzione di tale normativa che la comunicazione istituzionale assurge, rispetto al passato, a vera e propria funzione amministrativa, in osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento (art. 97 della Costituzione).

Per quanto attiene l'ampiezza del divieto, si fa rilevare che il dato letterale si riferisce espressamente alle "attività di comunicazione", a prescindere quindi dal mezzo utilizzato, e pertanto si sottolinea che il divieto va ben oltre il solo utilizzo dei mezzi radiotelevisivi e della stampa, coinvolgendo, a titolo d'esempio, anche gli eventuali "siti istituzionali" presenti su Internet o l'invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l'attività di un Ente.

È importante definire quali sono i soggetti destinatari della norma.Giusto quanto specificato dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01 e della circolare n. 20/2005 del Ministero dell'Interno, si precisa che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, anche qualora ricoprissero una "doppia veste" in quanto al contempo amministratori e soggetti politici elettorali, possono sì svolgere attività di comunicazione politica, ma solo al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Deve quindi esserci una "netta distinzione di riferimenti, di riti, di mezzi, di risorse, di personale e di strutture utilizzati".

Impersonalità e indispensabilità:

Si può, quindi, affermare che risulta vietata qualsiasi forma di comunicazione patrocinata dall'ente pubblico, concernente attività o iniziative che siano riconducibili ad un soggetto politico individuato o individuabile. Devono inoltre ritenersi vietate tutte quelle attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti" (circolare del Servizio Elettorale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 marzo 2007).

Legge 25 marzo 1993, n. 81 "Propaganda elettorale per le elezioni del Sindaco":

Come si evince dalla circolare della Prefettura di Palermo, per quanto attiene la propaganda elettorale per le elezioni del sindaco, si fa riferimento alla Legge 25 marzo 1993, n.81 comma 6 che dispone quanto segue:

"È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Ecco perché la circolare della Prefettura di Palermo per quanto concerne il divieto in oggetto indica il periodo che va dalla data del 26 marzo 2014 sino al 25 maggio 2014.

In definitiva, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 502 del 2000 "Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali...una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"

Il fine, in buona sostanza, è quello di evitare una comunicazione istituzionale "personalizzata", utilizzando risorse, personale e mezzi pubblici, che assicuri al singolo Amministratore (ma anche al partito di cui fa parte) un ritorno d'immagine facilmente spendibile in campagna elettorale, in violazione della par condicio.

"Gli attiVisti del Meetup, - dichiara Leo Falco (in foto) Candidato portavoce Sindaco del M5S di Mazara – da un lato auspichiamo che l'attuale Amministrazione rispetti quanto disposto dalla Legge in merito alla comunicazione istituzionale, dall'altro facciamo appello alla responsabilità ed alla deontologia professionale di quanti si occupano di comunicazione e di informazione istituzionale".

Pertanto -si legge nel comunicato degli attivisti mazaresi del M5S- si invitano i media e la stampa, i giornalisti, i responsabili della comunicazione istituzionale, addetti stampa, responsabili dei siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche e dei siti internet titolati ad occuparsi di informazione ad attenersi ed essere rispettosi durante il "periodo elettorale" di quanto disposto dal legislatore.

Già in passato, infatti, l'Agcom è intervenuta nei casi in cui ha rilevato anomalie in tal senso, ovvero nei casi ove non ha riscontrato una comunicazione istituzionale in linea con la normativa, ma piuttosto una vera e propria comunicazione politica "mascherata" da comunicazione istituzionale.

Certi che l'appello e l'auspicio saranno graditi ed accolti favorevolmente auguriamo a quanti si occupano di informazione un buon lavoro. (Comunicato stampa) 

10-04-2014 11,45

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