Spettacoli pubblici: definite le linee guida per il passaggio di funzioni ai Comuni della provincia di Trapani
Nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto ieri un incontro organizzato d’intesa con la Questura, "finalizzato a fornire alle Amministrazioni locali le indicazioni di massima, nel rispetto della normativa e circolari vigenti, in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a seguito della modifica normativa disposta con D. Lgs. 12 settembre 2025 n. 138, che ha dato attuazione allo Statuto Speciale per la Regione Siciliana. All'incontro hanno preso parte i Comuni della provincia di Trapani e l'Anci".
Fin qui, la nota diffusa ieri sera dalla Prefettura.
Gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. regolano le autorizzazioni per pubblici spettacoli e intrattenimenti, che si differenziano per la tipologia di evento.
L'articolo 68 riguarda spettacoli ed intrattenimenti di maggiore portata, mentre l'articolo 69 si occupa di trattenimenti più limitati, come quelli organizzati in pubblici esercizi. Entrambe le licenze sono ora rilasciate dal sindaco (invece del questore) e per eventi temporanei, con un massimo di 200 partecipanti e termine entro le 24 ore, la licenza è spesso sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune.
L'articolo 68 T.U.L.P.S, in particolare, disciplina la licenza generale per l'organizzazione di pubblici spettacoli e intrattenimenti di varia natura, inclusi accademie, feste da ballo, circhi, corse e altre manifestazioni. La licenza è necessaria per ogni tipo di spettacolo o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o esposto al pubblico. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune. L'articolo 69 T.U.L.P.S., invece, si applica a pubblici trattenimenti e spettacoli di minore entità, come quelli che si svolgono all'interno di esercizi pubblici (es. esibizioni musicali o disc-jockey) o che prevedono l'esposizione di curiosità (es. gabinetti ottici, animali, giocolieri). L'autorizzazione spetta in ogni caso all'autorità locale di pubblica sicurezza, che attualmente è il sindaco.
Per spettacoli e trattenimenti temporanei (anche danzanti) con un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le 24 ore, è possibile utilizzare la SCIA, mentre occorre la licenza per eventi con più di 200 partecipanti o di durata superiore alle 24 ore.