La scuola chiama al telefono per assegnarle la supplenza ma lei non risponde: una mazarese vince la causa
Con una recente sentenza resa in favore di una collaboratrice scolastica mazarese, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto chiarezza in merito alle modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato in favore del personale ATA presente nelle graduatorie di Istituto. I fatti risalgono al maggio del 2024 quando una collaboratrice scolastica - difesa dagli avvocati mazaresi Giuseppe Scilabra e Marco Parrinello - ricevuta la convocazione da parte di un Istituto Scolastico di Reggio Emilia per il conferimento di una supplenza breve, comunicava a mezzo mail alla dirigente scolastica l’accettazione dell’incarico.
La lavoratrice però, in prossimità dell’inizio della supplenza riceveva una chiamata al telefono da un numero non presente sulla sua rubrica ed a cui non poteva rispondere. Veniva a scoprire, quindi, che si trattava della scuola presso cui doveva prendere servizio la quale, non avendo ricevuto risposta, la informava di aver conferito l’incarico ad altra candidata avente punteggio inferiore al suo. Nel processo però, i legali della ricorrente riuscivano a dimostrare l’illegittimità di tale comportamento da parte dell’Istituto scolastico il quale, stante la mancata risposta, avrebbe dovuto assicurarsi mediante chiamate successive o mediante altre modalità, l’effettiva conoscenza della comunicazione.
"Una decisione molto importante ed innovativa- commenta l'avvocato Giuseppe Scilabra – che sanziona l’inveterata prassi di molti istituti scolastici di chiamare i candidati al telefono e “depennarli” subito in caso di mancata risposta". “Siamo molto soddisfatti perché il Tribunale ha accolto totalmente le nostre tesi – continua l’avv. Parrinello – ed è stata riconosciuta la buona fede della lavoratrice che non aveva potuto rispondere al telefono ed aveva richiamato l’Istituto dopo appena pochi minuti”.
La scuola è stata condannata a riconoscere alla collaboratrice il punteggio che le sarebbe spettato se avesse sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato ed a risarcire la stessa del danno economico subito.
Francesco Mezzapelle