Confsal-Fenal: “In arrivo a Mazara un comandante ammazza sette”

Redazione Prima Pagina Mazara

Oggetto: Mobilità da e per le Amministrazioni degli Enti locali Siciliani incarichi ex art 110 comma1, D.Lgs. n.267/2000. comune di Mazara del Vallo violazioni di vincoli di legge

Già a luglio del 2015 , la scrivente o.s. era intervenuta segnalando presunte possibili anomalie generali sulle mobilita da e per le amministrazioni degli enti locali siciliani

Registrando per altro un certo stop, delle azioni poste in essere in diverse amministrazioni siciliane.

Da qualche tempo, tornano a girare notizie, di un imminente arrivo a Mazara del Vallo di un vero “comandante ammazza sette”.Addirittura c'è chi vaneggia, di dipendenti dei servizi, e chi più ne ha più ne metta.Ora però, pur tralasciando le dicerie paesane, frutto spesso di fantasie, qualcosa di concreto si muove. Infatti sul sito, del comune di Mazara del Vallo si può leggere, fra le pubblicità e notizie, l’estratto cronologico di una d.s a firma del sindaco che intende affidare un incarico ex art -Art.110, comma1, D.Lgs.

n.267/2000.Ora, a parte che le solite notizie incontrollate, individuerebbero il soggetto in questione nella persona del dipendente del Ministero dell’Interno Salvatore Coppolino che, se non trattasi di omonimia, e stando alle notizie che girano in rete, e in quanto tali non controllabili fu lambito dall’inchiesta “Genchi” , e che sembrerebbe essere stato escluso poco tempo fa dal concorso per comandante della polizia Municipale di Caltanissetta, a causa di valutazioni sui titoli posseduti considerate erronee, sembra infatti che la commissione valutatrice, presieduta dal segretario Eugenio Alessi, abbia escluso la candidatura di Coppolino per mancanza di titoli, stante che, la qualifica funzionale riferibile ad un diverso parametro utilizzato dalle amministrazioni di provenienza, come il Ministero dell’Interno nel caso specifico, che ha una suddivisione in qualifiche (e corrispettivi gradi), diversa dal quella degli enti locali, non collochi il dipendente in questione, nella categoria necessaria, negli enti locali per poter aspirare a svolgere le funzioni di comandante.Ora certamente seppur non abbiamo elementi per stabilire se sia cosi o meno, riteniamo che la vicenda qualche dubbio lo ponga, se un segretario comunale che è la massima carica amministrativa e interfaccia tra l’organo politico amministrativo e la macchina burocratica, insomma una figura semi fiduciaria si pronuncia in questo senso, qualcosa che non va ci sarà di sicuro.Se poi si aggiunge a questa circostanza che ormai dal Gennaio 2015, l’amministrazione del comune di Mazara del vallo, sulla vicenda ponga in essere continui atti contraddittori, ed a nostro avviso in violazione di legge, riteniamo che una verifica si imponga.Riteniamo altresi, che i segretari comunali chiamati a rilasciare i nulla osta sia in uscita che in entrata non possano esimersi dalle valutazioni di legge senza che questo comporti assumersi responsabilità dirette.Infatti il comune di Mazara del Vallo disattendendo nel tempo quanto stabilito dall’art.

1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che si occupa della ricollocazione del personale eccedente degli enti di area vasta [ossia delle province e delle città metropolitane] in esecuzione del processo di attuazione della legge 7.4.2014, n. 56. che si innesta nella procedura attuativa prevista dall’art. 1, commi 89 e 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56, contemplando il richiamo per tabulas all’art. 34, comma 4, del DLGS 30 gennaio 2001, n.

165. Ossia alla norma che prevede la risoluzione ex lege del rapporto di lavoro del personale in esubero, quale misura caducatoria del relativo contratto, che deriva direttamente dalla legge e non da una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro. Insomma, non un licenziamento, ma sicuramente qualcosa di peggiore, anche e soprattutto in relazione alla tutela giurisdizionale per il ripristino dello status quo ante,ha prima avviato una mobilita senza tenere conto di tale dettato normativo poi e tornata sui suoi passi, avviando una richiesta di mobilita nel rispetto della richiamata legge poi esaurita la richiesta di mobilità ben sapendo che ricoprire il posto di dirigente della PM per concorso è illegittimo interrompe inusualmente la procedura, e torna con uno stratagemma agli incarichi ex art 110.

comma1,D.Lgs. n.267/2000 in attesa di bandire il concorso …. Ma quale concorso se il comma 216 della legge di stabilità del 2016 di fatto vieta a tutte le amministrazioni dello stato di assumere dirigenti riservandosi, il governo la facoltà delle assunzioni?Come si può pretendere che a febbraio del 2016 si possa ancora invocare una lettura letterale della legge che faccia divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 e quindi se si utilizza il budget 2014 si possa andare avanti! dopo due esercizi finanziari?

L’incarico ex art 110 a nostro avviso e palesemente un artifizio nel tentativo di eludere la norma!!!!Opinando di contrario avviso si sostanzierebbe una palese violazione di norme, in un quadro normativo, in vero, fortemente innovativo e caratterizzato, in prima approssimazione, dalla ratio di coniugare i vincoli di finanza pubblica finalizzati ad un contenimento e riduzione delle spese per il personale con la necessità di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, in relazione all’eventuale personale in sovrannumero delle province.

La valorizzazione di tale ratio non può, dunque, non indirizzare qualsivoglia operazione esegetica della disciplina in analisi.Che aporia vi sia è qui difficilmente negabile! Ma è innegabile che alla ricollocazione integrale dei dipendenti eventualmente eccedentari delle province spetta la precedenza su ogni altra modalità di acquisizione di personale, sia che ciò avvenga tramite concorso pubblico, piuttosto che a mezzo di mobilità . Per convincersene è sufficiente osservare che il personale eccedentario delle province non ricollocato entro il 2018 incorre in una misura caducatoria del proprio rapporto di lavoro, mentre ciò non si verifica affatto per il personale acquisibile per mobilità ex art.

30, comma 1, del DLGS 30 marzo 2001, n. 165 da altri comuni o da altri soggetti del comparto enti locali.E mentre chi è già dipendente in altri comparti non ha nessun problema.Ne può essere sottaciuta la circostanza che il comune di Mazara del vallo ha nei fatti, soppresso la dirigenza della P.M. ormai da diversi anni, affidandone l’incarico a un dirigente di altro settore e quindi nei fatti accorpando il settore e di conseguenza il volere ricoprire oggi tale posto di dirigente contrasta con il D.L.

78/2010 convertito nella L.122/2010 e s.m.i., che detta disposizioni per il contenimento della spesa del personale, principio rafforzato dal D.L. 90/2014 ed in ultimo dai commi n. 219 e 221 della Legge 28/12/2015 n. 208; Considerato che per effetto delle superiori norme sul contenimento della spesa del personale, non può procedersi ad aumentare il numero dei Dirigenti; e che l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di trovare delle soluzioni per ridare efficacia ed efficienza alle attività inerenti il settore , atteso quanto già attuato da altri comuni di media dimensioni, può e dovrebbe istituire la Polizia Municipale come unità organica autonoma, alle dirette dipendenze del Sindaco a cui rispondere direttamente; così come previsto dalla legge quadro n.65/86, cui porre a capo un Comandante di cat.

"D"; , come disposto dall 'art. 6 comma 2 L.R.n.17/90;per quanto fin qui esposto si invitano:1)i segretari comunali che dovranno esprimere i dovuti pareri con assunzioni di responsabilità a voler ponderare con la dovuta attenzione la circostanza segnalata.2) Gli organi di controllo e/o inquirenti ognuno per la propria funzione a voler verificare il rispetto della normativa vigente in materia.Occorrendo la presente ha da valere quale formale esposto denunciaSalvezze illimitate.Comunicato stampa23/02/2016{fshare}