Caporalato e lavoratori in nero: condannato in primo grado a 4 anni di reclusione
Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota inviata dalla Procura di Marsala:
A seguito della richiesta di definizione del procedimento mediante il rito abbreviato avanzata dai difensori dell'imputato G. G. e tenuto conto della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Marsala, è stata emessa il 30/09/2026 dal Tribunale di Marsala, sentenza non definitiva di condanna nei confronti del suddetto imputato ritenuto responsabile:
- di vari episodi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, noto anche come "caporalato", per almeno n. 13 lavoratori;
- di aver occupato alle proprie dipendenze almeno n. 11 lavoratori privi di permesso di soggiorno;
- di aver occupato alle proprie dipendenze n. 2 lavoratori senza alcuna formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché omettendo di effettuare agli stessi le preventive visite mediche di idoneità alla mansione;
con l'aggravante di aver occupato un numero di lavoratori superiori a tre e di averli sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento.
Il predetto è stato assolto dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste.
Le indagini sono state eseguite dal N.I.L. dei Carabinieri di Trapani, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica.
In primo grado, l'imputato è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed € 10.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, è stata disposta:
- la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di G. G. fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00, corrispondente al profitto del reato;
- l'esclusione di G. G., per un periodo di due anni, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione Europea, relativi al settore agro alimentare.
Infine, G. G.:
- è stato dichiarato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di due anni e, per lo stesso tempo, gli è stato imposto il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la P.A., e relativi subcontratti;
- è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalle parte civili, danni da liquidarsi nel loro intero ammontare in sede civile, ponendo nelle more a carico dell'imputato il pagamento in favore di ciascuna di esse di una provvisionale pari ad € 5.000,00.
Le motivazioni della sentenza di primo grado saranno depositate entro 90 giorni dalla data di udienza, termine a far data dal quale potrà proporsi atto di impugnazione.