Belice Ambiente, Vito Di Giovanni risponde su “questione bollette Tia”
Ritengo necessario chiarire i dubbi emersi a seguito di un comunicato stampa sulla TIA emessa dalla Belice Ambiente. In primo luogo puntualizzo che il sottoscritto è solo il responsabile del procedimento amministrativo e responsabile del servizio TIA, in altre parole un lavoratore dipendente della società che si è sempre assunto le proprie responsabilità, ed è l'unico che ha accettato tale incarico. Ho più volte chiesto di essere sollevato dall'incarico ma le mie dimissioni sono sempre state respinte.
Rimango a disposizione dell'azienda e ben lieto di cedere le responsabilità sulla TIA a chi il commissario straordinario o il liquidatore vorranno.
In merito all'affidamento dei servizi postali ho già spiegato in consiglio comunale a Mazara del Vallo in una seduta aperta sulla questione TIA che la società, a causa del poco tempo a disposizione, aveva la necessità di individuare un soggetto che procedesse a stampare, piegare, imbustare e spedire gli avvisi prima del 31/12/2012, per non far andare in decadenza e prescrizione il 2007. La società ha prima contattato le Poste Italiane, ma per bocca del dott.
Leone, non garantiva la spedizione di tutti gli avvisi entro il 31 dicembre 2012. Preciso che eravamo a novembre e io ero stato nominato responsabile nell'ottobre 2012. Con i tempi risicati e il serio e concreto rischio di fare andare in prescrizione l'anno 2007, la società si è rivolta a diverse aziende di Poste Private, scegliendo chi offriva il servizio ad un minor costo e garantiva la spedizione entro i termini. La procedura utilizzata ha i caratteri di una procedura pubblica, ma la Belice Ambiente è una s.p.a., ed è soggetta alle norme di diritto privato (oramai c'è giurisprudenza consolidata: diversi amministratori delle società d'ambito imputati di abuso d'ufficio sono stati assolti, avvengono le conversioni dei contratti di lavoro che nel pubblico impiego non è possibile, la Corte dei conti non ha competenza sulla società, un tribunale ha dichiarato il fallimento di una società d'ambito), pertanto non vi è l'obbligo a fare le gare secondo il codice negli appalti.
In merito alla riscossione non vi è alcuna non conformità con le norme che la regolano, e in quanto alla legittimità della Tia e alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, ripeto quanto detto in tutti i consigli comunali dove si è discusso della TIA: nel 2004 il commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, On Cuffaro, emise un ordinanza che dava alle assemblee delle società d'ambito la possibilità di determinare i coefficienti tariffari, cosa che tutte le società d'ambito della Sicilia hanno fatto. La sentenza del CGA, che dichiara illegittime tutte le tariffe non determinate dei consigli comunali, risale al febbraio 2009, dopo 4 anni di servizi erogati, costi sostenuti, e emissioni TIA già fatte.Solo nel 2010 la Società si interroga su quale strada intraprendere:1) legittimare, se possibile, la Tia 2005 2009 determinata dall'assemblea soci,2) annullare la TIA emessa e riemettere la TIA con i coefficienti Tarsu 2004 di ogni singolo comune.Con la seconda opzione si rischiava la prescrizione della TIA 2005 e 2006, e con i coefficienti tarsu 2004 non si sarebbero mai potuti coprire i costi dei servizi erogati dal 2005 al 2009: insomma si sarebbe creato un buco di oltre 45 milioni di euro.Le leggi regionali chiaramente prescrivono che il non riscosso a titolo di TIA deve essere coperto dai Comuni soci, con la possibilità concreta del dissesto finanziario.È stata l'assemblea dei soci, e non il sottoscritto, che ha scelto la via della legittimazione Tia 2005 2009, ed i consigli comunali che hanno deliberato la conferma dei coefficienti tariffari 2005 2009.In quei comuni dove i C.C.
non hanno deliberato la conferma dei coefficienti tariffari si è proceduto ad emettere fatture relative al mancato incasso Tia.Ancora oggi i consigli comunali, e non il sottoscritto, hanno il potere di deliberare l'annullamento in autotutela delle delibere di conferma dei coefficienti TIA 2005 2009. In questo caso la società ritirerà le emissioni e procederà a fatturare ai Comuni Soci sia il non riscosso che il riscosso, in quanto la Società dovrà restituire il denaro ai cittadini per la TIA pagata e annullata.
In merito alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che annullano gli avvisi di pagamento, in quanto ritiene retroattive le delibere di cui ho già scritto, anche in questo caso il sottoscritto non ha responsabilità, ed è solo l'assemblea dei soci della società che può decidere di annullare le emissioni TIA.
Infine, in merito alle raccomandate spedite per il sollecito di pagamento di cifre sotto le 5 euro, evidenzio che le raccomandate hanno anche l' effetto interruttivo dei termini di prescrizione, e che il sottoscritto non poteva non inviarle perché avrebbe potuto causare un danno alla società. Infatti, l'articolo 1 comma 3 del regolamento Tia della società prevede che non si deve procedere a riscossione per importi fino a 5 euro comprensivi di sanzioni ed interessi, che ancora non sono stati applicati in quanto si è nella fase non coattiva.
Nota del Responsabile del Procedimento e del Servizio TIA Dott. Vito Di Giovanni
06-02-2015 13,45
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